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Agli Operai agricoli a Tempo Indeterminato (OTI), il cui rapporto di lavoro è stato risolto, spetta l’indennità di disoccupazione?
Negli ultimi mesi, numerosi sono stati i casi presentatisi davanti ai giudici riguardanti la possibilità da parte degli OTI di accedere all’indennità di disoccupazione.
L’INPS con messaggio n. 3180/2017 ha fornito chiarimenti in merito al contenzioso venutosi a creare.
L’Istituto ha precisato che, in caso di risoluzione del rapporto in data 31 dicembre, tale tipologia di lavoratori non ha diritto alla disoccupazione agricola in quanto non vi sono giornate indennizzabili utili al calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.
Di riflesso, qualora tali soggetti non siano in possesso nel biennio che precede la cessazione del rapporto di lavoro agricolo di contributi prevalentemente versati in settore diverso dall’agricoltura, gli stessi non potranno accedere alla disoccupazione ordinaria.
Infatti, ad un lavoratore che abbia prestato attività lavorativa prevalentemente in ambito agricolo, non è applicabile la normativa dell’ASpI e NASpI in quanto non viene soddisfatto il requisito della prevalenza in settore extra-agricolo.
Così l’INPS ha dato l’alt alle numerose richieste di chiarimento e al contenzioso sviluppato da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato per poter ottenere l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti per i lavoratori non agricoli. E lo ha fatto richiamando l’orientamento adottato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194/2017.
La Corte suprema ha infatti affermato che non c’è illegittimità costituzionale nella previsione dell’art. 32 della L. 264/1949, la quale prevede che il lavoratore agricolo OTI non ha diritto a percepire l’indennità ordinaria di disoccupazione nei casi in cui non possa ottenere quella agricola perché licenziato al termine dell’anno solare.
È quindi ammissibile, secondo i giudici costituzionali, che un operaio agricolo possa restare totalmente privo di tutela contro la disoccupazione. Secondo l’INPS, infatti, la disciplina prevista per i lavoratori agricoli subordinati non è stata volontariamente armonizzata dal legislatore con la disciplina ordinaria e pertanto tale vuoto di copertura deve ritenersi voluto.
Come sottolinea l’Istituto, ci sono diverse previsioni normative che depongono in tal senso: una di queste è quella dell’art. 3 del DPR 1049/1970, in base al quale i lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola possono accedere all’indennità di disoccupazione involontaria solo se nel biennio precedente alla cessazione del rapporto abbiano versato contributi in prevalenza non agricoli.
L’orientamento proposto dall’INPS consentirà un significativo risparmio di spesa alle casse dell’ente previdenziale.