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Sono state finalmente rilasciate le procedure informatiche aggiornate per l’invio, da parte delle aziende agricole, delle comunicazioni relative alle prestazioni occasionali introdotte dall’art. 54-bis del D.L. 50/2017.
Con il messaggio n. 3662 del 25 settembre 2017, l’Istituto previdenziale ha fornito alcuni chiarimenti e indicazioni operative per poter adempiere agli obblighi previsti dalla nuova disciplina del “Contratto di prestazione occasionale”, che di fatto ha sostituito i voucher per tutti i soggetti diversi dai privati (che possono invece usufruire del “Libretto Famiglia”).
Tra questi soggetti sono incluse anche le aziende del settore agricolo, per le quali non è richiesto soltanto il rispetto del limite dimensionale di 5 dipendenti massimo a tempo indeterminato, ma anche un limite soggettivo. Le aziende agricole, infatti, possono fare ricorso alle prestazioni occasionali solo utilizzando le seguenti categorie di soggetti:
Sono inoltre previsti ulteriori limiti, in base a cui le prestazioni da lavoro occasionale possono produrre compensi solo fino a 5.000 euro all’anno per ogni lavoratore e per ogni datore nei confronti di tutti i prestatori; inoltre, un singolo lavoratore non può percepire compensi superiori a 2.500 euro per ogni datore. E’ degno di nota sottolineare che per le suddette categorie di prestatori gli importi erogati da parte degli utilizzatori sono computati al 75% ai fini del raggiungimento del limite massimo di compensi erogabili alla totalità dei prestatori di lavoro. Per il settore agricolo, infine, è fissato un limite di durata pari al rapporto tra 2.500 euro e la retribuzione oraria (negli altri settori, tale limite è fissato in 280 ore).
Tra gli obblighi stabiliti dalla disciplina sulle prestazioni occasionali, c’è anche l’obbligo di comunicazione preventiva delle stesse, la quale deve avvenire almeno 60 minuti prima del suo svolgimento. La comunicazione deve essere fatta utilizzando l’apposita piattaforma informatica, di cui è stato rilasciato uno specifico aggiornamento mirato proprio per le aziende agricole.
Le nuove modifiche consentono di indicare nel calendario periodico l’intera durata della prestazione lavorativa che, per il settore agricolo, può essere indicata in tre giorni consecutivi; oltre a ciò, dovranno essere comunicati i dati identificativi del prestatore, la misura del compenso pattuito e il luogo di lavoro.
Per accedere alla nuova procedura, sarà necessario che gli utilizzatori si registrino correttamente all’interno della procedura informatica, iscrivendosi nella categoria “azienda agricola”.
Nel messaggio 3662/2017, l’INPS ha precisato anche che ulteriori adempimenti come la revoca della comunicazione o il pagamento del compenso dovranno essere sempre riferiti all’arco temporale dei tre giorni.
Pertanto, se l’utilizzatore deve comunicare la revoca della dichiarazione inoltrata, essa dovrà essere fatta entro il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale previsto per lo svolgimento della prestazione.
Il medesimo principio vale per il pagamento: se i tre giorni cadono tra un mese e l’altro (dal 27 febbraio al 1° marzo, ad esempio), l’INPS procederà all’accreditamento delle somme entro il 15 aprile.