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La Corte di Cassazione ha confermato che, senza espresso consenso, il lavoratore che usufruisce dei permessi speciali previsti dalla legge 104/1992 non può essere trasferito dal suo posto di lavoro.
Con la sentenza n. 24015/2017, i giudici di legittimità si sono pronunciati sul caso di un lavoratore a cui era stato ordinato un trasferimento di sede aziendale, nonostante questi svolgesse la sua attività lavorativa usufruendo dei diritti previsti dalla legge 104, prestando assistenza in maniera continuativa ad un familiare disabile.
L’art. 33, comma 5, della L. 104/1992 prevede che “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. In forza di tale previsione, il lavoratore rifiutava il trasferimento.
Il datore di lavoro, però, riteneva illegittimo il rifiuto, in quanto lo spostamento di sede era compiuto all’interno dello stesso Comune, in una unità produttiva distante pochi chilometri dal precedente posto di lavoro. Pertanto, questi provvedeva al licenziamento del dipendente.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello, chiamati a pronunciarsi sul contenzioso originato dalla controversia, rigettavano il ricorso del lavoratore, in quanto il trasferimento così come rappresentato doveva ritenersi legittimo.
A conclusioni diverse, invece, arrivava la Corte di Cassazione, la quale affermava che il trasferimento era avvenuto in violazione della richiamata previsione dell’art. 33.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, il divieto di trasferimento senza consenso del lavoratore che usufruisce dei permessi L. 104/1992 deriva dalla necessità di questi di mantenere stabile la collocazione geografica del proprio posto di lavoro che, presumibilmente, sarà quella più vicina al domicilio del disabile assistito.
A conclusione, senza suo consenso, il lavoratore non può essere mai trasferito, nemmeno se lo spostamento è ad una nuova unità produttiva o si realizza nell’ambito dello stesso Comune.
Nel caso di un lavoratore con permessi 104, quindi, al datore resta il potere di trasferimento solo in caso di comprovate ragioni tecniche, produttive ed organizzative, le quali dovranno essere dimostrate; parimenti dovrà essere dimostrato che l’unica soluzione a tali problematiche sarà il trasferimento del lavoratore in questione.
Alternativamente, il trasferimento del lavoratore potrà avvenire anche in caso di comprovata incompatibilità ambientale del dipendente o per la definitiva soppressione del posto di lavoro.