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Nell’eventualità in cui un lavoratore non superi il periodo di prova previsto dal contratto, per la comunicazione dello scioglimento del rapporto è sufficiente l’invio di una mail.
Tale principio è stato sostenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29753/2017 del 12 dicembre, con cui i giudici di legittimità si sono pronunciati sul caso di un lavoratore che era stato licenziato da un’azienda per il mancato superamento del periodo di prova. Il lavoratore sosteneva che il licenziamento era da considerarsi invalido e chiedeva la reintegra nel posto di lavoro.
Nei primi due gradi di giudizio si respingevano le doglianze del ricorrente, in quanto la lettera di licenziamento era stata sottoscritta dal Direttore Generale in forza dei poteri assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione e notificata tramite lettera raccomandata spedita entro i termini (il 28/12, entro il termine ultimo del 31/12), ma recapitata solo una settimana dopo (il 7/1).
Contestualmente all’invio della raccomandata, l’azienda inviava al lavoratore anche una mail per comunicare la propria volontà, la quale veniva recepita inconfutabilmente: dopo aver ricevuto il messaggio, il dipendente inviava diverse mail ai colleghi, avvisando dell’avvenuto licenziamento.
A rendere ulteriormente più chiara la situazione, c’erano alcuni comportamenti della società, la quale provvedeva al pagamento del TFR del lavoratore e lo escludeva dal calendario dei turni di servizio del periodo successivo.
Con numerosi motivi di doglianza, il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione, lamentando come illegittimo il licenziamento e parimenti doveva ritenersi illegittima la sua comunicazione.
I giudici di legittimità, però, rigettavano tali tesi, confermando come corretto l’operato dell’azienda.
In particolare, con riguardo alle modalità di comunicazione del licenziamento, gli Ermellini affermavano che il licenziamento era stato comunicato prima della scadenza della prova a mezzo mail e che, in ogni caso, la raccomandata era stata inviata tempestivamente, rilevando la data di spedizione della stessa.
In ogni caso, i giudici rilevavano che, pur premettendo che per il licenziamento durante il periodo di prova non sia previsto dalla legge l’obbligo di forma scritta, tale requisito deve ritenersi assolto con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità.
Pertanto, secondo la Cassazione, laddove sia dimostrata la ricezione del messaggio (come nel caso in esame tramite le mail inoltrate ai colleghi), anche la mail deve ritenersi strumento idoneo a comunicare il licenziamento.