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Durante il corrente mese di gennaio, i datori di lavoro dovranno stare pronti e affrettarsi, nel caso in cui non l’avessero già fatto, per regolarizzare la posizione della propria azienda ai fini dell’assunzione di lavoratori affetti da disabilità, al fine di rispettare gli obblighi relativi al collocamento mirato.
Particolarmente importanti saranno le novità per le aziende aventi un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti. Con la disciplina previgente (art. 2, comma 3 della L. 68/1999), l’obbligo di assunzione di un lavoratore con disabilità scattava solo a seguito di una nuova assunzione. Tale onere doveva essere assolto entro i successivi 12 mesi dalla data del reclutamento.
A partire dal 1° gennaio 2018, invece, sparirà la condizione della nuova assunzione: pertanto, tutte le aziende dimensionate tra i 15 e i 35 dipendenti, se sprovviste, dovranno provvedere ad assumere un lavoratore portatore di disabilità. Diverse sono anche le tempistiche: il termine di un anno è stato ridotto a 60 giorni.
Ne consegue che, per tutte le aziende prive di lavoratori appartenenti alla categoria del collocamento mirato alla data del 1° gennaio, c’è tempo fino al 2 marzo 2018 per regolarizzare la propria posizione.
Inoltre, la nuova normativa supera anche la nota congiunta di Ministero del Lavoro ed ANPAL del 23 gennaio 2017: tale documento precisava che non fosse necessario inviare il prospetto informativo dei disabili in azienda, in quanto l’obbligo scattava solo in caso di nuova assunzione. Entro il mese di gennaio, invece, tutte le aziende tra i 15 ed i 35 dipendenti dovranno procedere alla trasmissione della comunicazione obbligatoria.
In questa sede, si ritiene opportuno precisare che non tutti i lavoratori dell’azienda devono essere computati ai fini del conteggio relativo al collocamento mirato. Non sono infatti computabili:
La norma precisa poi che i lavoratori disabili non assunti attraverso il collocamento obbligatorio e i lavoratori che divengono inabili al lavoro per infortunio o malattia (purché non imputabile al datore) vengono computati nell’aliquota di riserva. Lo stesso vale per il lavoratore disabile somministrato all’azienda.
Nel caso in cui il datore non adempia agli obblighi sulle assunzioni di lavoratori disabili, scatta automaticamente una sanzione amministrativa che può essere verificata sia in autonomia, sia a seguito di segnalazione, da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
Dal punto di vista economico, la sanzione è pari a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quello in cui è scattato l’obbligo. La sanzione è diffidabile (riduzione ad 1/4), ma il datore, oltre alla presentazione del prospetto informativo, è tenuto a sottoscrivere il contratto di assunzione con il lavoratore disabile.