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Per tutte le aziende che hanno utilizzato lavoratori tramite contratti di somministrazione, entro il prossimo 31 gennaio sarà necessario provvedere alla compilazione ed all’invio della relativa comunicazione annuale.
Tale informativa deve essere inviata alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) oppure alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). In loro assenza, i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2017 dovranno essere comunicati agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nelle comunicazioni inviate dalle aziende dovranno essere inseriti tutti i dati relativi ai rapporti contrattuali posti in essere nell’anno precedente. In base alle previsioni di cui all’art. 36, comma 3 del D. Lgs. 81/2015, le informazioni obbligatorie da inserire sono:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata di tali contratti;
- il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati, mentre non è necessaria la trasmissione dei nomi.
Una volta compilato il documento, esso dovrà poi essere inviato tramite consegna a mano o per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato.
L’obbligo di tale comunicazione è previsto a capo dell’utilizzatore, il quale in linea generale può accordarsi con l’Agenzia di Somministrazione per la predisposizione e l’invio della comunicazione. Laddove essa non sia stata ancora inviata, si consiglia di sollecitarne la trasmissione.
Preme evidenziare che il D.L. 24 del 2012 ha introdotto disposizioni sul sistema sanzionatorio in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo in commento, gli importi vanno da 250 a 1.250 euro.