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Le novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2018, finalizzate al rispetto degli obblighi relativi al collocamento mirato, prevedono l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile, al 15esimo dipendente computabile, per le aziende che entrano nella fascia di organico tra 15 e 35 dipendenti.
Si ritiene quindi opportuno ricordare quali lavoratori vengono esclusi dal computo della base occupazionale:
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota 43 del 06.03.2018, ha fornito alcuni chiarimenti circa i criteri di computo dei lavoratori stagionali.
In particolare il settore agricolo ha finalmente criteri inequivocabili sulla base dei quali effettuare il computo dei lavoratori a tempo determinato che prestano attività lavorativa a giornata.
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2000, era intervenuta al riguardo, precisando che per le attività di carattere stagionale è necessario tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare. Non deve quindi essere preso come riferimento l’arco temporale complessivo dei sei mesi.
In agricoltura gli Operai Agricoli a Tempo Determinato (OTD) prestano la loro attività in funzione della così detta “chiamata” da parte dell’imprenditore agricolo, motivo per il quale molti dubbi erano sorti sulla modalità di calcolo rispetto i 6 mesi per l’esclusione prevista dalla norma.
Le successive Circolari esplicative non hanno affrontato con chiarezza la definizione dei “6 mesi” per i lavoratori stagionali e di conseguenza, in via prudenziale venivano considerate 26 giornate lavorative quale parametro mensile.
26 giorni x 6 mesi = 156 giornate, pertanto venivano considerati computabili gli OTD che avevano svolto almeno 156 giornate di lavoro nell’anno.
L’INL con nota 43 del 06.03.2018, pone fine ad ogni interpretazione uniformando l’orientamento ministeriale, assumendo quale parametro mensile le 30 giornate.
30 giorni x 6 mesi = 180 giornate, pertanto vengono considerati computabili gli OTD che hanno svolto almeno 180 giornate di lavoro nell’anno.
Nel caso in cui il datore di lavoro non adempia agli obblighi sulle assunzioni di lavoratori disabili, scatta una sanzione amministrativa che può essere verificata, sia in autonomia sia a seguito di segnalazione, da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
La sanzione prevista è pari a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quello in cui è scaturito l’obbligo. La sanzione è diffidabile (riduzione ad 1/4).
Il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, è tenuto a sottoscrivere il contratto di assunzione con il lavoratore disabile.