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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nella Lettera Circolare n. 49 del 15 marzo 2018, richiama l’orientamento ministeriale previsto dall’art. 14 lettera C del D.L. 81/2015, che prevede il divieto di ricorrere al lavoro intermittente per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
L’obbligo in capo alle aziende non è solo quello di elaborare il documento relativo alla valutazione dei rischi (DVR), ma anche quello di mantenerlo aggiornato.
La violazione della previsione normativa ha come conseguenza la conversione del rapporto intermittente in rapporto di lavoro subordinato “ordinario”, a tempo indeterminato.
A conferma di quanto espresso dall’INL, l’orientamento della Cassazione ritiene che la conversione sia la sanzione più adeguata.
Indipendentemente dal lavoro intermittente o meno, preme ricordare che il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi e non elabora il DVR viene punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro, pensa e sanzione che si inaspriscono in particolari condizioni, come ad esempio se le aziende sottopongono dipendenti a rischi biologici, ecc
Qualora invece il DVR sia presente, ma non aggiornato, il datore di lavoro incorre in un’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.