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La disoccupazione agricola è l’istituto a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Nella determinazione dell’importo, talvolta, potrebbero verificarsi errori nel conteggio o nella definizione dello stesso.
In tal caso, il contribuente ha a disposizione un anno per fare salva l’indennità prevista dalla legge: decorso tale periodo, infatti, scatta il termine di decadenza che blocca ogni possibilità di ricevere quanto spettante. Lo ha precisato l’INPS con il messaggio 1166/2018.
Nel dettaglio, tra i casi presi in considerazione dall’Istituto, vi è quello di un lavoratore che presenta domanda di disoccupazione a cui però non ottiene risposta o da cui derivi la corresponsione di un indennizzo in misura non corretta.
A fronte di questa situazione, la prima cosa da fare è presentare opposizione amministrativa. Laddove nemmeno questa vada a buon fine, non resta che adire a vie legali e proporre azione giudiziaria, ma ciò deve essere fatto entro il limite decadenziale di un anno.
Decorso tale termine il lavoratore non potrà avanzare più alcuna pretesa: si tratta infatti di una tipologia di decadenza sostanziale, avente finalità di protezione dell’ordine pubblico, a cui l’INPS non può rinunciare nemmeno nel caso in cui riconosca come corretta l’impugnazione.
Similmente avviene nel caso di liquidazione parziale dell’indennità: l’Istituto pur essendo in possesso di tutte le informazioni necessarie, ha riconosciuto solo parte della disoccupazione spettante al lavoratore sopracitato a causa di un errore di calcolo o della mancata erogazione del credito.
L’anno a disposizione per richiedere l’integrale versamento dell’indennità di disoccupazione si calcola sui provvedimenti di prima liquidazione viziati da:
Il compimento di un anno, in questi casi, si calcola dal giorno del riconoscimento (parziale) della prestazione ossia dal ricevimento da parte dell’interessato del provvedimento di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola o, se questo non sia disponibile, dalla data del pagamento della prestazione.
Va ricordato che l’eventuale ricorso amministrativo sulla inesatta determinazione dell’indennità non interrompe la decorrenza del termine, così come essa non è interrotta nemmeno dall’emissione di un nuovo provvedimento di liquidazione parziale.
I dipendenti agricoli che ne hanno diritto, contestualmente alla domanda di disoccupazione, possono richiedere l’assegno per il nucleo familiare (ANF) stimato su giornate lavorative e su quelle accreditate a titolo di disoccupazione fino ad un massimo di 180 giorni.
Così come per l’indennità di disoccupazione, in caso di parziale riconoscimento degli importi spettanti per gli ANF, il termine di un anno decorre dalla data di ricevimento del primo provvedimento di liquidazione oppure, in sua assenza, dalla data di pagamento della prestazione.
Va precisato infine che, per gli ANF, il diritto di richiedere gli importi si prescrive nel termine di cinque anni dal primo giorno del mese successivo al periodo di lavoro a cui l’assegno si riferisce solo se, si ricorda, non sia mai stata presentata domanda di pagamento per tali importi.