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Con la legge n. 81/2017, il legislatore ha introdotto una nuova serie di tutele per i professionisti ed i collaboratori coordinati e continuativi, con particolare riferimento a malattia, maternità e disoccupazione. Contemporaneamente, sono state disciplinate le relative conseguenze sul piano contributivo, nel caso di assenza del lavoratore.
La disciplina contenuta nel cosiddetto Jobs Act dei lavoratori autonomi (L. 81/2017) prevede che, in caso di malattia o infortunio che impediscano al professionista di svolgere la propria attività lavorativa per un periodo superiore a 60 giorni, scatti il diritto alla sospensione dei versamenti contributivi per l’intera durata dell’evento fino ad un massimo di due anni.
Questa previsione vale sia per i lavoratori autonomi che per i collaboratori coordinati continuativi. Con particolare riferimento a questa seconda categoria, va precisato che si tratta di soggetti che svolgono la loro prestazione di opera, prevalentemente personale, in maniera continuativa. Per coordinamento si intende che il collaboratore svolge autonomamente la propria attività nel rispetto delle modalità concordate tra le parti.
In caso di collaborazione coordinata e continuativa, il carico contributivo è posto in capo al collaboratore per un terzo e per due terzi in capo al committente: è proprio quest’ultimo che ha diritto a richiedere la sospensione contributiva per tutta la durata dell’assenza fino ad un massimo, come detto, di due anni.
Alla ripresa dell’attività lavorativa, il lavoratore verserà i contributi e i premi maturati a rate, in numero pari a tre volte i mesi di sospensione dell’attività.
La richiamata legge 81/2017 ha anche ripristinato la cosiddetta clausola di permanenza del rapporto di lavoro durante i periodi di malattia, infortunio e maternità. In forza di tale istituto, in caso di malattia, infortunio o maternità, il lavoratore ha diritto a non perdere il lavoro: su richiesta del collaboratore o del professionista, è possibile sospenderlo, senza retribuzione, per un periodo non superiore a 150 giorni, fatto salvo il venir meno dell’interesse da parte del committente.
Un’altra novità contenuta nella L. 81/2017 riguarda l’indennità economica per i periodi di malattia conseguenti a trattamenti terapeutici per malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative: per tali situazioni che comportano una totale inabilità lavorativa (seppur temporanea), è previsto un indennizzo raddoppiato.
Tra le estensioni delle tutele per i lavoratori autonomi, la legge 81/2017 si è occupata anche della maternità, attribuendo nuove prerogative, tra cui: