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Il 2 luglio 2018 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Dignità recante misure urgenti in materia di lavoro.
L’efficacia del Decreto potrà dirsi effettiva dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ad oggi non si conoscono i tempi e il ritardo che sta subendo la pubblicazione lascia intendere possibili modifiche al testo di prima stesura.
Analizziamo i contenuti del Decreto che toccano diversi temi della disciplina lavoristica, in particolare:
Ricordiamo che il D.Lgs 81/2015 ha introdotto importanti e sostanziali modifiche alla disciplina del tempo determinato ma non ha modificato le previsioni legislative del D.Lgs 368/2001 art. 10.
Il citato D.Lgs 368/2001 rappresenta una vera e propria via di uscita per il settore agricolo riguardo ai numerosi vincoli che la normativa generale impone ai contratti a tempo determinato. Infatti, l’art. 10, co. 2, esclude dalla disciplina i rapporti tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato.
Ogni modifica apportata dal Decreto Dignità all’istituto del contratto a termine, non riguarda gli Operai Agricoli a Tempo Determinato (OTD).
Il Decreto Dignità riduce di 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato. Infatti, i contratti a termine stipulati dopo l’approvazione del decreto potranno avere durata massima di 24 mesi anziché i 36 attualmente previsti.
Viene nuovamente introdotta l’obbligatorietà di inserire la causale a tutti i contratti di durata superiore a 12 mesi con un palese ritorno al passato. Le aziende, potranno assumere lavoratori a termine senza causale fino a 12 mesi, decorsi i quali in caso di proroga dovrà essere necessariamente introdotta per:
Il nuovo apparato normativo, studiato dal Consiglio dei Ministri, interviene anche sul numero di proroghe. Attualmente è possibile prorogare un contratto a termine 5 volte nell’arco temporale di 36 mesi. La nuova disciplina prevede 4 proroghe in un periodo massimo di 24 mesi.
A questo si aggiunge la possibilità per i lavoratori di impugnare il contratto a termine entro 180 giorni anziché gli attuali 120 e l’aggravio dei costi contributivi che dall’1,4% viene implementato dello 0,5% per ciascun rinnovo anche in somministrazione.
Il Decreto Dignità interviene anche sul tema dei contratti di somministrazione e stabilisce che:
Ricordiamo che il D.lgs. 23/2015 aveva introdotto il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti inserendo un’indennità risarcitoria in caso di licenziamento pari a:
Il Decreto Dignità ha introdotto una sostanziale modifica per le aziende con un numero di lavoratori superiori a 15, portando a 6 le mensilità minime e 36 quelle massime.
Il Decreto Dignità ha la duplice finalità di salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione di attività economica o parte di essa.
In merito alla delocalizzazione stabilisce che:
In merito alla salvaguardia dei livelli occupazionali, le aziende che riducono l’occupazione nei 5 anni successivi alla fruizione di aiuti di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale, decadono dal beneficio in maniera proporzionale all’entità della riduzione stessa.