Il 2 luglio 2018 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Dignità recante misure urgenti in materia di lavoro.
L’efficacia del Decreto potrà dirsi effettiva dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ad oggi non si conoscono i tempi e il ritardo che sta subendo la pubblicazione lascia intendere possibili modifiche al testo di prima stesura.
Analizziamo i contenuti del Decreto che toccano diversi temi della disciplina lavoristica, in particolare:
- Contratto a tempo determinato
- Somministrazione
- Indennità di licenziamento illegittimo
- Delocalizzazione e tutela delle imprese
Ricordiamo che il D.Lgs 81/2015 ha introdotto importanti e sostanziali modifiche alla disciplina del tempo determinato ma non ha modificato le previsioni legislative del D.Lgs 368/2001 art. 10.
Il citato D.Lgs 368/2001 rappresenta una vera e propria via di uscita per il settore agricolo riguardo ai numerosi vincoli che la normativa generale impone ai contratti a tempo determinato. Infatti, l’art. 10, co. 2, esclude dalla disciplina i rapporti tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato.
Ogni modifica apportata dal Decreto Dignità all’istituto del contratto a termine, non riguarda gli Operai Agricoli a Tempo Determinato (OTD).
Durata e proroghe del contratto a tempo determinato
Il Decreto Dignità riduce di 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato. Infatti, i contratti a termine stipulati dopo l’approvazione del decreto potranno avere durata massima di 24 mesi anziché i 36 attualmente previsti.
Viene nuovamente introdotta l’obbligatorietà di inserire la causale a tutti i contratti di durata superiore a 12 mesi con un palese ritorno al passato. Le aziende, potranno assumere lavoratori a termine senza causale fino a 12 mesi, decorsi i quali in caso di proroga dovrà essere necessariamente introdotta per:
- Esigenze temporanee oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- Esigenze connesse all’incremento temporaneo, significativo, non programmabile dell’attività ordinaria.
Il nuovo apparato normativo, studiato dal Consiglio dei Ministri, interviene anche sul numero di proroghe. Attualmente è possibile prorogare un contratto a termine 5 volte nell’arco temporale di 36 mesi. La nuova disciplina prevede 4 proroghe in un periodo massimo di 24 mesi.
A questo si aggiunge la possibilità per i lavoratori di impugnare il contratto a termine entro 180 giorni anziché gli attuali 120 e l’aggravio dei costi contributivi che dall’1,4% viene implementato dello 0,5% per ciascun rinnovo anche in somministrazione.
Somministrazione
Il Decreto Dignità interviene anche sul tema dei contratti di somministrazione e stabilisce che:
- in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato, (recependo pertanto anche le modifiche indicate al paragrafo precedente),
- con esclusione delle disposizioni relative al numero complessivo di contratti a tempo determinato ed ai diritti di precedenza (rispettivamente artt. 23 e 24, D.lgs. n. 81/2015).
Indennità di licenziamento
Ricordiamo che il D.lgs. 23/2015 aveva introdotto il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti inserendo un’indennità risarcitoria in caso di licenziamento pari a:
- 1 mensilità per ogni anno di anzianità, con un minimo di 2 e un massimo di 6 per le aziende con meno di 15 dipendenti;
- 2 mensilità per ogni biennio di anzianità con un minimo di 4 e un massimo di 24 per le aziende con più di 15 dipendenti
Il Decreto Dignità ha introdotto una sostanziale modifica per le aziende con un numero di lavoratori superiori a 15, portando a 6 le mensilità minime e 36 quelle massime.
Delocalizzazione e tutela dell’occupazione
Il Decreto Dignità ha la duplice finalità di salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione di attività economica o parte di essa.
In merito alla delocalizzazione stabilisce che:
- decade il beneficio per le imprese, italiane ed estere, che usufruiscono di aiuti di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi che spostano la propria attività in uno Stato extra UE entro 5 anni dal termine dell’iniziativa agevolata. Viene comminata anche una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l’importo dell’aiuto fruito;
- decade il beneficio per le imprese, italiane ed estere, che usufruiscono di aiuti di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati che spostano la propria attività dal sito incentivato, entro 5 anni dal termine dell’iniziativa agevolata.
In merito alla salvaguardia dei livelli occupazionali, le aziende che riducono l’occupazione nei 5 anni successivi alla fruizione di aiuti di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale, decadono dal beneficio in maniera proporzionale all’entità della riduzione stessa.
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