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Negli ultimi tempi, sempre più aziende stanno installando sistemi di videosorveglianza e di controllo a distanza dell’attività svolta da parte dei lavoratori, adducendo motivazioni generiche tali da aggirare gli obblighi previsti dalla L. 300/1970.
Proprio per porre un freno a tali pratiche abusive è recentemente intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare n. 302 del 18 giugno 2018.
La norma di riferimento in materia di controlli a distanza dell’attività dei lavoratori è l’art. 4 della L. 300/1970, il quale prevede che impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo possono essere utilizzati esclusivamente per:
In presenza di una o più delle predette motivazioni, va evidenziato che il datore di lavoro, prima di poter installare gli strumenti di controllo, dovrà ottenere specifica autorizzazione dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle singole rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, l’azienda potrà richiedere apposita autorizzazione anche all’INL.
Con la circolare 302/2018, l’INL ha inteso fornire alcune indicazioni alle sedi territoriali, in particolare con riferimento alle richieste di installazione di strumenti di controllo per generiche motivazioni di “sicurezza sul lavoro”.
Tale dicitura, infatti, è stata spesso utilizzata dalle aziende per aggirare gli obblighi previsti dalla legge, installando impianti anche in situazioni non propriamente stabilite dalla normativa.
Al fine di evitare il proliferare degli abusi, l’INL ha chiarito che l’attività valutativa svolta dagli Uffici prima della concessione dell’autorizzazione deve consistere in un esame analitico:
Se invocate le ragioni di sicurezza del lavoro, il datore sarà tenuto ad esplicitare come l’installazione degli impianti possa incidere sulla prevenzione di infortuni ed incidenti, anche tramite la presentazione di apposita documentazione di supporto.
Le esigenze legate alla sicurezza sul lavoro dovranno trovare adeguata corrispondenza anche nel documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’impresa.
L’INL conclude precisando che non potranno più essere autorizzate istanze prive di documentazione ed estratti del DVR che provino la necessarietà e l’adeguatezza dell’installazione degli strumenti di controllo allo specifico fine di ridurre i rischi per la salute e la sicurezza a cui sono esposti i lavoratori.