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Come annunciato qualche giorno fa, la Commissione Europea ha dato il via libera agli enti pagatori per il pagamento degli anticipi PAC 2018. Tale input è stato recepito in Italia da AGEA che, con la circolare n. 80665/2018 ha fissato la data del 16 ottobre come giorno di inizio dell’iter dei pagamenti.
Con tutta probabilità, per la materiale erogazione degli anticipi occorrerà attendere i primi quindici giorni di novembre, in quanto il pagamento sarà subordinato al completamento dei controlli amministrativi sulle domande presentate.
Numerose sono, infatti, le possibili cause bloccanti del pagamento degli anticipi: è necessario quindi prestare grande attenzione per non avere sorprese.
Il primo possibile impedimento all’incasso degli anticipi dei contributi PAC è il mancato possesso della necessaria documentazione antimafia.
Come noto, infatti, la L. 161/2017 ha introdotto il generalizzato obbligo di presentazione della documentazione antimafia per tutti quegli agricoltori, proprietari di terreni agricoli, che percepiscono contributi europei di importo superiore ai 5.000 euro.
Per l’anno 2018, tale soglia è stata elevata a 25.000 euro e non sono previste deroghe: pertanto, senza la necessaria documentazione antimafia, circa 170.000 agricoltori non potranno percepire nemmeno il pagamento degli anticipi.
Il pagamento degli anticipi PAC può essere bloccato anche da problemi relativi al requisito di agricoltore attivo.
Ad inizio anno, il Regolamento Omnibus ha modificato alcuni parametri per la verifica del fondamentale requisito dell’agricoltore attivo, requisito fondamentale per la percezione dei contributi comunitari.
Dal 1° gennaio 2018, infatti, può essere considerato agricoltore attivo solo colui che, alternativamente:
In particolare, ci sono significative novità in merito alla titolarità di partita IVA: il mero possesso della partita IVA non è più sufficiente, in quanto, ai fini dell’attività, è richiesto che sia trasmessa anche la dichiarazione IVA o una comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Ciò, unito all’esclusione dall’invio dello spesometro per gli agricoltori esonerati previsto dal Decreto Milleproroghe, ha creato un vuoto normativo su cui si attendono chiarimenti ufficiali.
È importante però che gli agricoltori si attivino, presso i propri CAA o i propri consulenti, per verificare la regolarità della propria posizione.
Non riceveranno il pagamento degli anticipi PAC nemmeno i soggetti che vantano posizioni debitorie aperte nei confronti dell’ente pagatore o di altre amministrazioni.
La disciplina, infatti, prevede che gli importi derivanti dai diritti all’aiuto europei debbano essere utilizzati per saldare i relativi debiti. Sarà pertanto l’ente pagatore a “deviare” gli importi e chiudere le eventuali posizioni debitorie aperte.
C’è poi un’ultima categoria di soggetti che non riceveranno il pagamento degli anticipi della PAC. Si tratta di tutte quelle aziende agricole che, per una ragione o per l’altra, possiedono terreni o titoli attualmente soggetti ai controlli da parte degli enti pagatori.
A titolo di esempio possiamo ricordare: