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AGEA, con la Circolare 74630 del 11 novembre 2020, ha fornito delle importanti precisazioni in merito ai requisiti necessari per dimostrare il requisito dell’“agricoltore attivo”, ai fini del riconoscimento degli aiuti comunitari, specie nel caso di agricoltore con volume d’affari inferiore a 7.000 euro.
Richiamando la Circolare 99157 del 20 dicembre 2018, in cui erano stati riassunti i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in capo ai soggetti che fanno richiesta dei contributi comunitari, AGEA aveva elencato le caratteristiche dell’agricoltore attivo, ossia i requisiti soggettivi del richiedente gli aiuti.
Nella Circolare era appunto indicato che le persone fisiche o giuridiche, per richiedere i contributi UE in ambito agricolo, dovevano soddisfare almeno una delle due seguenti fattispecie:
Nella Circolare del 2018, AGEA tratta dell’ipotesi in cui l’agricoltore volesse dimostrare il requisito a mezzo della posizione fiscale (IVA).
In particolare, in tale circostanza, il requisito di agricoltore attivo deve essere provato tramite consegna agli organismi pagatori:
Qualora l’agricoltore fosse un soggetto esonerato ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, pertanto non tenuto al versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, ma solamente all’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, e, visto anche il venir meno dalla predisposizione della dichiarazione polivalente, lo stesso può predisporre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale deve dichiarare di essersi avvalso dell’esenzione dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e della comunicazione polivalente relativa all’anno precedente quello di presentazione della Domanda Unica.
AGEA, nella Circolare n. 74630, rispondendo a numerosi quesiti pervenuti sulla documentazione che l’Organismo Pagatore deve acquisire per questa fattispecie di agricoltori, ha precisato che “l’utilizzo della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale l’agricoltore dichiara di essersi avvalso dell’esenzione dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e della comunicazione polivalente relativa all’anno precedente quello di presentazione della Domanda Unica, deve essere sempre accompagnata, nessun caso escluso, da fatture e bollette doganali o comunque documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta”.
Ciò sta a significare che l’impresa deve quanto meno aver effettuato degli acquisti nell’anno e deve poterli dimostrare a mezzo di una fattura da trasmettere all’OP.
“La mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si descrive l’operazione commerciale eseguita non è idonea ai fini dell’istruttoria del requisito di agricoltore in attività”.