Ricordiamo che con il Decreto MISE del 2 maggio 2022, sono stati definiti i termini e le modalità operative per la presentazione delle istanze a valere sul “Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole”, istituito dall’articolo 1, comma 123, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, avente una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro.
Pertanto, a partire dalle ore 10:00 del 23 maggio 2022 e fino alle ore 17:00 del 23 giugno 2022, gli eventuali interessati potranno presentare domanda di accesso alla procedura valutativa a sportello (Decreto Legislativo n. 123/1998), nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo.
La trasmissione dell’istanza dovrà essere effettuata all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., utilizzando la posta certificata (PEC) e dovrà contenere il modulo allegato al Decreto MISE del 2 maggio 2022 compilato in tutte le sue parti.
Al fine di rendere funzionale la presente trattazione, pur rimandandovi alla lettura della nostra circolare n. 368 dell’11 maggio 2022, riepiloghiamo, brevemente, gli aspetti tecnico-operativi della misura in oggetto.
Soggetti beneficiari
Destinatari dell’agevolazione in commento sono le micro, piccole e medie aziende agricole (classificate nell’allegato I del Regolamento ABER), aventi la sede legale o l’unità locale ubicata all’interno del territorio dello Stato, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese (sezione imprese agricole) della CCIAA territorialmente competente ed operanti nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
Tali imprese devono presentare un progetto di investimento che riguardi, sia singolarmente che contemporaneamente:
- la trasformazione di prodotti agricoli;
- la commercializzazione di prodotti agricoli.
Sono espressamente escluse quelle imprese agricole che presentano progetti che prevedano investimenti inerenti la produzione agricola primaria, mentre quelle aziende non ancora attive nei settori della trasformazione e commercializzazione, qualora intendano realizzare investimenti in tal senso e, quindi, accedere ai benefici della misura in oggetto, lo potranno fare attivando il corrispondente codice ATECO entro il termine di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Realizzazione e tipologia dell’investimento
In base alle disposizioni riportate nel D.M. del 30 luglio 2021, saranno agevolabili le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
- beni materiali strumentali inclusi nell’allegato A della Legge n. 232/2016;
- beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della Legge n. 232/2016;
- beni materiali strumentali generici (non inclusi nell’allegato A della Legge n. 232/2016).
Inoltre, l’investimento dovrà essere:
- realizzato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- inerente la trasformazione e/o la commercializzazione di prodotti agricoli;
- ultimato entro i dodici mesi successivi dalla data di concessione dell’agevolazione;
- mantenuto, per almeno tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della Regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata.
I beni strumentali materiali o immateriali devono risultare nuovi e localizzati all’interno del territorio dello Stato, inoltre devono essere dotati di autonomia funzionale, tranne il caso in cui gli stessi integrino (con nuovi moduli) macchinari preesistenti apportando miglioramenti al ciclo di produzione aziendale.
Agevolazione
L’agevolazione, che sarà riconosciuta entro un massimale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, consiste in un contributo a fondo perduto come di seguito riportato:
- 40% delle spese relative all’acquisto di beni materiali e/o immateriali strumentali (industria 4.0) di cui agli allegati A e B della Legge 232/2016;
- 30% delle spese relative all’acquisto di beni materiali strumentali generici.
Non è possibile effettuare l’acquisto dei beni attraverso lo strumento della locazione finanziaria (leasing) in quanto risulta agevolabile solamente l’acquisto in proprietà e l’installazione di beni strumentali nuovi da parte di soggetti terzi all’azienda beneficiaria.
Vengono esplicitamente escluse, oltre i beni di costo inferiore a 500 euro, le spese:
- connesse alla costruzione, all’acquisto o alla locazione di fabbricati o di terreni;
- per servizi e consulenze di qualsiasi genere;
- per imposte e tasse, salvo l’IVA qualora risulti non recuperabile;
- per oneri accessori, legali e amministrativi di qualsiasi genere.
Processo di valutazione delle domande
Il Ministero procede al controllo delle domande pervenute nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione e verifica il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti tra i quali ricordiamo:
- le caratteristiche soggettive della impresa agricola;
- la regolarità contributiva risultante dal DURC;
- l’insussistenza di sanzioni interdittive;
- l’insussistenza di condanne a carico dei legali rappresentanti dell’azienda;
- la non inclusione tra i soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali;
- il rispetto dei massimali di contributo concedibili.
Entro i novanta giorni successivi dalla data di presentazione o di completamento delle domande per le quali, a seguito dei controlli effettuati, sia risultato un esito positivo, il Ministero procederà alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro SIAN e adotterà il provvedimento di concessione dell’agevolazione.
L’erogazione della medesima avverrà una volta terminato l’integrale pagamento delle spese rendicontate dall’azienda e seguirà la presentazione della richiesta di erogazione a Invitalia, da effettuarsi a partire dal 30 settembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023.
Viene, inoltre, previsto che, previa presentazione da parte del beneficiario di apposita fideiussione o polizza fideiussoria, si possa richiedere l’erogazione anticipata di una quota pari al 50% del contributo assegnato.
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