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Per poter accedere al cosiddetto “Fondo Grano Duro” dovranno essere utilizzate sementi certificate: questo è solo uno dei chiarimenti emanati dal Mipaaf nelle FAQ uscite nella giornata di ieri. FAQ che vanno a rispondere ad alcune problematiche evidenziate per la prima volta nel convegno “Cerealicoltura: quali prospettive future. Lo scenario agricolo dei prossimi anni” organizzato da ConsulenzaAgricola.it il 17 ottobre scorso.
Il primo tema oggetto di chiarimenti è stato quello relativo alle caratteristiche del contratto di filiera: le finalità del fondo sono quelle di adeguare i parametri qualitativi del grano duro per l’industria pastaria tramite la creazione di accordi tra i vari soggetti della filiera. Tale contratto deve avere durata triennale e può essere sottoscritto tra:
Tale contratto dovrà indicare la superficie coltivata a grano duro fatta oggetto del contratto (tale superficie non può eccedere quella inserita nel Piano Colturale della DU); le varietà di grano duro da coltivare, impiegando sementi certificate; le pratiche colturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni.
Proprio relativamente al tema delle sementi certificate, le FAQ precisano che nel contratto di filiera devono essere indicate le varietà di sementi certificate impiegate. Tali varietà devono risultare iscritte al Registro nazionale delle varietà o al Catalogo comunitario.
Alla domanda per l’accesso al fondo, la quale deve essere presentata ad AGEA, dovrà essere allegata copia della fattura di acquisto delle sementi: dovranno essere riportate l’indicazione della categoria e il numero di identificazione del lotto. Dovranno essere rispettati anche i quantitativi minimi di sementi certificate: essi dovranno essere coerenti con la superficie disponibile e pari ad almeno 150/ha. Fattura d’acquisto e cartellino ufficiale delle sementi saranno poi i documenti da esibire in caso di eventuali controlli.
Oggetto del chiarimento ministeriale sono stati poi i periodi di riferimento: il decreto si applica al grano duro seminato nel periodo autunno/inverno 2016-2017 e raccolto nel 2017. Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 10 milioni di euro.
Le modalità di invio dovranno essere definite da AGEA, la quale sarà anche il soggetto che si occuperà di effettuare i controlli sulle domande. La superficie massima ammissibile, per ciascun soggetto beneficiario, sarà di 50 ettari. Il contratto di filiera potrà essere stipulato anche per superfici maggiori, ma la parte eccedente non verrà considerata ai fini del calcolo dell’aiuto.
L’aiuto potrà essere erogato solo nel rispetto del regime del “de minimis” agricolo: il produttore, infatti, non potrà ricevere più di 15.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Nelle FAQ si ricorda anche che il DM si applica esclusivamente alla produzione di grano duro per la trasformazione industriale e non alla produzione di grano “da seme”.
Concludendo, va precisato che il decreto ministeriale di riferimento, già approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni, è al momento in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per poter poi entrare in vigore.
Allegati:
- Decreto "Fondo grano duro" - Ministero delle Politiche Agricole