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Sono giorni frenetici per gli agricoltori ed i CAA per la presentazione della Domanda Unica per l’anno 2017. La proroga della presentazione al 15 giugno non deve però fare perdere l’attenzione sulla verifica dei requisiti nel rispetto delle tempistiche.
Come già avevamo scritto, il termine per la presentazione della Domanda Unica 2017 è stato prorogato dal 15 maggio al 15 giugno prossimo. Ciò ha causato il conseguente slittamento di tutte le scadenze relative alla PAC 2017: tra queste, c’è anche la deadline per il trasferimento dei titoli.
La disciplina, infatti, prevede che i trasferimenti dei titoli PAC possono essere fatti fino alla data ultima per la presentazione della Domanda Unica 2017 ed entro tale data devono essere comunicati agli organismi pagatori competenti per territorio.
Successivamente, l’ente pagatore provvederà a comunicare il trasferimento ad AGEA entro cinque giorni lavorativi, la quale entro ulteriori cinque giorni lavorativi provvederà a convalidare il trasferimento procedendo alla registrazione nel Registro nazionale titoli.
È fondamentale precisare, però, che ai fini dell’efficacia del trasferimento dei titoli, per AGEA rileva la data di rilascio o protocollazione della domanda nel sistema informatico dell’organismo pagatore. Se tale data è precedente al termine per la presentazione della DU (ad esempio il 12/6/2017), la vendita produrrà i suoi effetti a partire dalla campagna 2017. Al contrario, se successiva (ad esempio il 17/6/2017), gli effetti di tale vendita si avranno solo dal 2018.
Un altro aspetto importante nel trasferimento dei titoli PAC riguarda la titolarità del requisito di agricoltore attivo. Mentre il cedente può non possedere tale qualifica, essa è richiesta al cessionario sin dal momento della presentazione della domanda di trasferimento dei titoli, salvo nei casi di successione effettiva o anticipata: in tal caso, non è necessario che l’erede sia agricoltore attivo.
Si ricorda, che è molto semplice ottenere tale qualifica, in quanto l’agricoltore può essere qualificato come attivo dimostrando la titolarità di almeno uno dei sei requisiti individuati dalla Circolare AGEA n.ACIU.2015.570.
Ai fini del perfezionamento del trasferimento dei titoli, non devono sussistere debiti in capo al cedente. In caso contrario, la domanda viene annullata. In caso di debito inferiore al valore dei titoli ceduti, è possibile trasferire i titoli soltanto per il valore eccedente l’importo del debito.
La circolare AGEA n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 ha stabilito con precisione le possibili fattispecie di trasferimento e i documenti che devono essere prodotti e allegati al fascicolo aziendale, ai fini del trasferimento dei titoli.
Si ricorda che, come precisato dalla risoluzione n. 114/E del 2006, il trasferimento dei titoli PAC deve avvenire tramite atto scritto firmato dalle parti e successivamente registrato. Ai fini del perfezionamento della pratica, l’agricoltore acquirente dovrà poi presentare domanda all’organismo pagatore competente, direttamente o avvalendosi dei servizi di un CAA. Il cedente dovrà presentare il proprio assenso a tale procedura.
I trasferimenti non comportano alcuna penalizzazione sul valore dei titoli, ad eccezione del caso dell’affitto dei titoli senza terra. In questo caso, ci sarà una riduzione unitaria del 30% del valore dei titoli, il quale verrà riversato nella riserva nazionale in via definitiva.