Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
In vista della presentazione della Domanda Unica, è necessario che gli agricoltori (anche per il tramite dei loro CAA di fiducia) si attivino per perfezionare le procedure di trasferimento dei titoli PAC.
Per far sì che gli effetti dell’operazione si producano a partire dalla campagna 2018, infatti, è necessario che i trasferimenti siano effettuati e protocollati entro il termine del 15 maggio 2018, originaria scadenza per la presentazione delle DU. La scadenza relativa alla Domanda Unica è stata prorogata di un mese, al 15 giugno, ma la deadline entro cui completare le eventuali operazioni sui titoli resta quella di maggio. Resta da vedere se AGEA, nei prossimi giorni, deciderà di prorogare anche tale termine.
Pertanto, i trasferimenti dei titoli devono essere perfezionati e comunicati agli Enti pagatori competenti per territorio entro la richiamata data del 15 maggio 2018. Una volta ricevuta la comunicazione, entro cinque giorni lavorativi l’Organismo pagatore deve comunicare il trasferimento dei titoli ad AGEA, la quale provvederà ad annotarlo nel Registro Nazionale Titoli entro i successivi cinque giorni lavorativi.
È importante precisare che fa fede la data di protocollazione delle domande nel sistema informatico dell’Ente pagatore: pertanto se il protocollo ha data anteriore al 15 maggio, il trasferimento produce effetti a partire dalla campagna 2018; se la protocollazione, invece, è successiva, gli effetti decorreranno solo dalla successiva campagna 2019.
Attenzione anche ai profili soggettivi e alla qualifica di agricoltore attivo: nel trasferimento di titoli è essenziale che l’acquirente possieda tale qualifica alla data del trasferimento (tranne che nel caso di successione ereditaria). Non è invece richiesto che il cedente possieda i requisiti dell’agricoltore in attività.
Altro elemento essenziale affinché si possa perfezionare il trasferimento di titoli è che il venditore non abbia debiti. In tal caso, infatti, la richiesta di trasferimento non viene validata dagli Enti pagatori e, conseguentemente, annullata. Va precisato, però, che è ammesso il trasferimento parziale dei titoli per un valore eccedente al debito del venditore.
Le fattispecie di trasferimento sono numerose e individuate dalla circolare AGEA n. 89117 del 21 novembre 2017 e dai relativi allegati. Tra queste non possiamo non ricordare le successioni ereditarie, il recesso/risoluzione di contratto e rientro titoli (ad esempio, per il recesso di un contratto di affitto), ovvero il subentro a vario titolo.
Quale che sia la fattispecie, è fondamentale ricordare che il trasferimento dei titoli PAC deve avvenire sempre per mezzo di atto scritto e registrato sottoscritto da entrambe le parti (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 114/2006). La domanda di trasferimento titoli deve essere presentata dall’acquirente all’Organismo pagatore competente (direttamente o per mezzo del suo CAA) tramite l’apposito modello predisposto da AGEA.
Restano quindi pochi giorni per perfezionare il trasferimento dei titoli PAC e non dover attendere un anno per vederne gli effetti: per tutti i soggetti interessati, quindi, occorre muoversi il più velocemente possibile.