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Gestire un allevamento comporta inevitabilmente farsi carico del corretto utilizzo e smaltimento dei reflui zootecnici.
Oggi una delle problematiche che desta maggior preoccupazione è la gestione dell’azoto presente nei reflui di stalla ed utilizzato per fertilizzare i terreni agricoli. Questo vale in particolare nelle aree in cui è presente un’alta intensità delle attività di allevamento ove i terreni utili ad accogliere i reflui prodotti non sono ormai più sufficienti a garantire un equilibrio ambientale.
Molte delle criticità emerse per diversi allevamenti sono date anche dal recepimento finale della cosiddetta “Direttiva Nitrati” (Dir. 91/676/CEE), che nelle regioni italiane ha definito le zone vulnerabili e non (ZVN e ZNVN) ed i limiti di spandimento per unità di superficie: 170 kg/ha di azoto all’anno nelle zone vulnerabili (la maggior parte nelle aree dove sono concentrati gli allevamenti) e 340 kg/ha di azoto nelle zone non vulnerabili.
Trovare una soluzione valida per tutte le aziende per la gestione dei reflui zootecnici non è possibile. Occorre infatti calarsi nelle singole realtà contestualizzate in un particolare territorio e valutare le possibili azioni, combinandole tra loro.
Un’opportunità può essere offerta dalla realizzazione di impianti per la produzione di biogas al fine di valorizzare i sottoprodotti organici, compresi gli effluenti zootecnici. Tale valutazione deve però tener conto dell’attività dell’impresa a tutto tondo integrandosi con essa dal punto di vista gestionale ed economico.
Nella valutazione dell’investimento occorrerà tener conto anche degli incentivi previsti dalla Legge di Bilancio 2019 che, ai commi 954 e 955, ha previsto che, fino al riordino della materia, gli impianti di biogas fino a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli (anche in forma consortile) ed alimentati con sottoprodotti derivanti dall’attività di allevamento e della gestione del verde, accedono agli incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del D.M. 23/06/2016.
In base a tale norma, fino a quando non verrà pubblicato il nuovo decreto di incentivazione, gli impianti realizzati dovranno essere alimentati per almeno l’80% dai reflui derivanti dalle imprese agricole che hanno realizzato l’impianto e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto.
Inoltre, l’accesso agli incentivi prevede come condizione che l’energia termica prodotta, sia destinata all’autoconsumo in sito per gli usi aziendali.
Le modalità per accedere agli incentivi variano a seconda della potenza dell’impianto:
Inoltre, anche le Regioni possono prevedere incentivi tramite i PSR per la realizzazione di tali impianti.
Per un ulteriore approfondimento sulle valutazioni necessarie per determinare la convenienza di un impianto di biogas si rinvia all’articolo del Prof. Alessandro Ragazzoni “Prospettive per il biogas in allevamenti zootecnici. Punti di forza e criticità nella progettazione degli impianti”, Rivista di ConsulenzaAgricola n. 9/2019 Rivista di ConsulenzaAgricola n. 9/2019 Rivista di ConsulenzaAgricola n. 9/2019.