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Come noto, il D.L. n. 124/2019 ha sensibilmente ridotto i volumi il cui superamento impone agli esercenti depositi di prodotti energetici di denunciarne l’esercizio all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In particolare, con la modifica dell’art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), è stato previsto che l’obbligo di denuncia ricorra anche in capo:
In seguito, il D.L. n. 34/2020 ha modificato l’art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995, prevedendo, con effetto dal 1/1/2021, che gli esercenti:
siano obbligati, in luogo della denuncia, a dare una semplice comunicazione dell’attività all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente.
Tali soggetti, identificati da un apposito codice, restano tuttavia obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, pur con le modalità semplificate, indicate dalla Determinazione prot. n. 240433/RU/2019 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Con Circolare n. 47/D/2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha evidenziato che da tali adempimenti restano comunque esclusi i depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità pari o inferiore a 10 metri cubi, nonché gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti utilizzati per gli stessi usi, collegati a serbatoi la cui capacità globale sia pari o inferiore a 5 metri cubi.
Con particolare riferimento al settore agricolo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che, dall’obbligo di comunicazione, restano esclusi gli esercenti depositi minori agricoli di GPL per uso combustione e altri prodotti energetici denaturati.
L’esclusione è poi applicabile agli esercenti impianti minori che detengono prodotti energetici denaturati per l’alimentazione di macchine permanentemente attrezzate all’esecuzione di lavori agricoli. Questi soggetti, infatti, sono già tenuti a osservare gli adempimenti previsti dal D.M. n. 454/2001 (predeterminazione dei quantitativi da assegnare, tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego del carburante nell’uso agricolo).
In definitiva, secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli imprenditori agricoli sono comunque esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione e dalla tenuta del registro di carico e scarico.