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rivista-01-2025 Depositi di carburante a uso agricolo esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione

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come noto, il d.l. n. 124/2019 ha sensibilmente ridotto i volumi il cui superamento impone agli esercenti depositi di prodotti energetici di denunciarne l’esercizio all’agenzia delle dogane e dei monopoli. in particolare, con la modifica dell’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 504/1995 (tua), è stato previsto che l’obbligo di denuncia ricorra anche in capo:. agli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi;. agli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi. in seguito, il d.l. n. 34/2020 ha modificato l’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 504/1995, prevedendo, con effetto dal 1/1/2021, che gli esercenti:. depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi;. apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi;. siano obbligati, in luogo della denuncia, a dare una semplice comunicazione dell’attività all'ufficio dell'agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente. tali soggetti, identificati da un apposito codice, restano tuttavia obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, pur con le modalità semplificate, indicate dalla determinazione prot. n. 240433/ru/2019 dell’agenzia delle dogane e dei monopoli. con circolare n. 47/d/2020, l’agenzia delle dogane e dei monopoli ha evidenziato che da tali adempimenti restano comunque esclusi i depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità pari o inferiore a 10 metri cubi, nonché gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti utilizzati per gli stessi usi, collegati a serbatoi la cui capacità globale sia pari o inferiore a 5 metri cubi. con particolare riferimento al settore agricolo, l’agenzia delle dogane e dei monopoli ha precisato che, dall’obbligo di comunicazione, restano esclusi gli esercenti depositi minori agricoli di gpl per uso combustione e altri prodotti energetici denaturati. l’esclusione è poi applicabile agli esercenti impianti minori che detengono prodotti energetici denaturati per l’alimentazione di macchine permanentemente attrezzate all’esecuzione di lavori agricoli. questi soggetti, infatti, sono già tenuti a osservare gli adempimenti previsti dal d.m. n. 454/2001 (predeterminazione dei quantitativi da assegnare, tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego del carburante nell’uso agricolo). in definitiva, secondo l’agenzia delle dogane e dei monopoli, gli imprenditori agricoli sono comunque esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione e dalla tenuta del registro di carico e scarico. ©riproduzione riservata
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