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Come noto, l’art. 13-quater, commi 4 e 5, D.L. n. 34/2019, ha previsto che le strutture ricettive e le unità abitative destinate ai cosiddetti affitti brevi siano identificate da un codice alfanumerico, denominato codice identificativo, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
Le attività identificate da tale codice identificativo, inoltre, devono essere inserite in una banca dati nazionale, la cui realizzazione è stata demandata al Ministero del Turismo.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021 è stato pubblicato il D.M. n. 161 del 29 settembre 2021, con il quale il Ministero del Turismo ha finalmente definito le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.
Il Decreto prevede che nella banca dati siano raccolte e ordinate le seguenti informazioni, relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:
L’obbligo di adottare il codice identificativo e di utilizzarlo negli annunci pubblicitari riguarda i locatori di immobili con contratti di durata inferiore a trenta giorni, i titolari di strutture ricettive, i soggetti che esercitano intermediazione immobiliare e i portali telematici.
La mancata indicazione del codice identificativo comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro che, in caso di reiterazione della violazione, può essere raddoppiata.
In conclusione, si evidenzia che entro novanta giorni dalla pubblicazione del Decreto in esame sarà sottoscritto un protocollo d’intesa tra Stato, Regioni e Province autonome, con il quale saranno individuati i criteri e i parametri tecnici per definire le macro-tipologie della ricettività extra alberghiera.