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La situazione epidemiologica correlata alla diffusione del COVID-19 è in evoluzione e con essa le misure poste in essere dal Governo. Come noto, da oggi entrano in vigore le misure definite dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 dicembre, ma vi sono anche ulteriori novità.
Ad oggi sono ben quindici, tra Regioni e Province Autonome, i territori classificati in zona gialla e, per ora, non ve ne sono in zona rossa.
In particolare, rientrano nella classificazione c.d. gialla Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Piemonte, Sicilia, Toscana, Valle Aosta e Veneto. Restano in zona bianca Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria.
Il passaggio in zona gialla comporta l’applicazione delle maggiori restrizioni previste dall’articolo 9-bis, comma 2-bis, del D.L. 52/2021. Pertanto, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate, ossia quelle ottenute con:
Il suddetto Green Pass rafforzato sarà poi richiesto anche per i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso e all’aperto (disposizione da oggi applicabile anche in zona bianca).
Ancorché la norma contempli tutt’ora l’eccezione per i servizi di ristorazione riservati agli alloggiati degli alberghi ed altre strutture ricettive, si ritiene che il Green Pass base possa ancora essere utilizzato solo nell’ipotesi di accesso a servizi di mensa e catering continuativo su base contrattuale.
Il D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 prevede l’obbligo vaccinale per i soggetti residenti in Italia che abbiano compiuto il 50° anno di età alla data dell’8 gennaio 2022 o che compiano tale età entro il prossimo 15 giugno (per questi ultimi l’obbligo decorre dal compimento dei 50 anni). Gli ultracinquantenni che non si adegueranno saranno passibili di sanzioni (dal 1° febbraio) ed avranno pesanti restrizioni alla loro mobilità, specialmente in ambito lavorativo, ove sarà loro richiesto il Green Pass rafforzato per l’accesso al luogo di lavoro.
In pratica, come già avviene oggi per tutti i lavoratori sprovvisti di Green Pass, dal prossimo 15 febbraio, gli ultracinquantenni non vaccinati non potranno accedere ai luoghi di lavoro e, in caso contrario, saranno passibili di sanzione da 600 a 1.500 euro e l’assenza non darà diritto alla corresponsione di retribuzione o altri compensi o emolumenti.
Il D.L. 1/2022 oltre ad estendere l’obbligo vaccinale per alcune figure del personale universitario e scolastico introduce, fino al 31 marzo 2022, l’obbligo del Green Pass (compreso quello base ottenibile tramite tampone) per accedere ai locali di parrucchieri ed estetisti (servizi alla persona in genere).
Tale obbligo è esteso inoltre all’accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuati con apposito Decreto, nonché ai colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.