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Dopo due anni di pandemia continuano a susseguirsi disposizioni per la gestione del contenimento dei contagi. Dopo esserci abituati alla distinzione in zone e all’introduzione del Green Pass nelle sue diverse modulazioni, da oggi è scattato l’obbligo del Green Pass per l’accesso in banca, in posta e nella gran parte degli esercizi al chiuso.
Nonostante ciò, sono numerosi i quesiti che continuano a pervenire dagli operatori nel timore di poter incorrere in sanzioni.
Innanzitutto, va rilevato che il D.P.C.M. del 21 gennaio 2021 individua una serie di esigenze primarie nell’ambito di servizi ed attività che si svolgono al chiuso per i quali non è richiesto il possesso del Green Pass (si veda la nostra circolare 67/2022). Ne deriva, conseguentemente, che per tutte le altre attività non elencate svolte al chiuso è necessario accedervi solo se si è in possesso di un Green Pass qualsiasi, purché in corso di validità (base, rafforzato e/o con la dose booster).
In particolare, non è richiesto il possesso del Green Pass per accedere ai servizi e alle attività che si svolgono, in locali al chiuso, nei seguenti ambiti:
In ambito agricolo, in molti casi, le attività di vendita dei prodotti riguardano generi alimentari, oppure sono effettuate all’aperto, pertanto, in ognuna di tali ipotesi non è richiesta la verifica del Green Pass dei clienti.
A titolo esemplificativo, non è necessario richiedere il Green Pass quando si effettua la vendita all’aperto in un mercato ambulante, all’ingrosso, in campo, oppure nel punto vendita aziendale quando non inserito in un locale chiuso. Parimenti, si ritiene non debba essere richiesto il Green Pass qualora nel punto vendita, posto in un locale al chiuso, si effettui la vendita prodotti agricoli come frutta, ortaggi, carni o altri prodotti trasformati destinati all’alimentazione (vino, olio, farina, pasta, pane, ecc.).
Nel settore florovivaistico spesso la vendita avviene all’interno di serre e di ambienti chiusi, anche riscaldati. In tal caso, la cessione di prodotti non classificati di primaria importanza dal citato D.P.C.M. (piante, fiori, prodotti per il giardinaggio, ecc.) riteniamo imponga la richiesta ai clienti dell’esibizione della Certificazione Verde.
Accade, a volte, che l’attività di esposizione nel settore florovivaistico sia effettivamente svolta all’aperto, pertanto, non sarebbe richiesto il controllo del Green Pass, tuttavia, viste le finalità di prevenzione sanitaria della disposizione, qualora la cassa per effettuare i pagamenti fosse posta all’interno di un locale al chiuso, sarebbe opportuno posizionarla in modo da permettere ai clienti di pagare restando all’esterno oppure, se ciò non fosse possibile, sarà necessario richiedere il Green Pass ai clienti di età superiore ai 12 anni.
L’articolo 2 del D.P.C.M. del 21/01/2022 precisa che l’attività di controllo debba essere garantita dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi interessati e non è necessariamente effettuata puntualmente su tutti i clienti, ma potrà essere effettata anche a campione.
La disposizione non entra nel merito del concetto di controllo a campione, ma sicuramente le imprese devono individuare i soggetti preposti ai controlli, formarli e dotarli della necessaria strumentazione (smartphone, tablet o altro dispositivo similare dotato dell’applicazione VerifiC19), inoltre devono informare la clientela che l’ingresso ai locali è soggetto all’obbligo della Certificazione Verde COVID-19. Tale informativa potrà essere effettuata anche tramite l’apposizione di un’apposita segnaletica.