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Il D.Lgs. n. 198/2021 ha definito una nuova disciplina in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, abrogando espressamente la normativa contenuta nell'art. 62, D.L. n. 1/2012.
Oltre alla definizione delle pratiche commerciali considerate sleali, il D.Lgs. n. 198/2021 impone la forma scritta dei contratti, con eccezione di quelli ove il pagamento avviene contestualmente alla consegna dei prodotti o nel caso di cessioni al consumatore finale. Per i contratti stipulati prima del 15 dicembre 2021, l'art. 14 del Decreto in esame introduce una disciplina transitoria, prevedendo che quest'ultimi debbano essere resi conformi alle previsioni del Decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, ossia entro il 15 maggio 2022.
Inoltre, il Decreto fissa il termine entro il quale devono essere disposti i pagamenti nel caso di cessione di prodotti agricoli e alimentari a seconda che si tratti di:
Sul punto si evidenzia che il recentissimo art. 19-ter, D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 51 del 20 maggio 2022, ha precisato che sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentano una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
Inoltre rientrano tra i prodotti deperibili quelli:
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