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Con il Provvedimento 5 aprile 2023, prot. n. 120760/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di versamento dei tributi e dei diritti per la registrazione del titolo e per le formalità relative al Registro informatico dei pegni mobiliari non possessori.
L’art. 1, D.L. n. 59/2016, ha disposto la facoltà, per gli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese, di costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Gli imprenditori, in particolare, possono costituire il pegno non possessorio su beni mobili, materiali e immateriali, esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo, destinati all'esercizio dell'impresa con esclusione dei beni mobili registrati.
A pena di nullità, il contratto costitutivo deve risultare da atto scritto, con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.
Il comma 4 dell’art. 1, D.L. n. 59/2016, precisa che il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con la sua iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle Entrate e denominato “Registro dei pegni non possessori”. Infatti, l’annotazione in tale registro consente al pegno di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.
Con Provvedimento 5 aprile 2023, prot. n. 120760/2023, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione delle disposizioni recate dal D.M. n. 114 del 25 maggio 2021, ha definito le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per l’iscrizione del pegno mobiliare non possessorio, la rinnovazione, la cancellazione dell’iscrizione del pegno medesimo o l’annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della garanzia, di cui si chiede al conservatore l’inserimento nel Registro dei pegni.
Tale versamento potrà avvenire tramite addebito su conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l’Agenzia delle Entrate ed intestato ad una delle parti, oppure al suo rappresentante dotato di procura.
A tal fine, in fase di presentazione della richiesta, firmata digitalmente anche dal titolare del conto da addebitare, dovranno essere indicati:
Il settore agricolo dispone di uno strumento specifico per l’accesso al credito tramite pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP che include anche l’olio, i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.
Con D.M. 23 luglio 2020, il Ministero dell’Agricoltura ha definito la costituzione del pegno rotativo sui suddetti prodotti, disponendo che gli stessi possano essere sottoposti a pegno a partire dal giorno in cui sono collocati nei locali di produzione, stagionatura e/o immagazzinamento.
Tramite questa forma di garanzia, il Legislatore ha voluto semplificare le procedure di accesso al credito.
La particolarità di questa forma di garanzia è quella che i prodotti sottoposti a pegno rotativo possano essere sostituiti senza necessità di ulteriori adempimenti, fermo restando che sia garantita l’integrità dei beni con l’apporto di altri beni della stessa natura e qualità.
Il creditore, per ogni operazione, deve provvedere all’annotazione su un apposito registro, vidimato annualmente da un notaio, dei prodotti DOP o IGP sottoposti a pegno rotativo. Per i prodotti vitivinicoli e per l’olio d’oliva il produttore può procedere all’annotazione del pegno tramite il SIAN, dandone comunicazione al creditore (si vedano sul tema la nostra circolare n. 472/2020 e l’articolo della Rivista ConsulenzaAgricola n. 10/2020: “L'accesso al credito mediante pegno rotativo di prodotti DOP e IGP” di G. e M. Allegretti).