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Con una nota pubblicata sul proprio sito internet, il GSE ha comunicato di aver aggiornato le regole tecniche concernenti l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia relativo alla cosiddetta norma sugli “extra-profitti".
L’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022, ha stabilito che, a decorrere dal 1° febbraio e fino al 31 dicembre 2022, sia disposto un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia (fissando un prezzo “politico” dell’energia), in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
La disposizione non si applica all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che:
Il meccanismo, inizialmente previsto a decorrere dal 1° febbraio e fino al 31 dicembre 2022, è stato prorogato al 30 giugno 2023 dall'art. 11, D.L. n. 115/2022.
In applicazione delle Delibere ARERA nn. 266/ 2022 e 143/ 2023, sono state definite le Regole Tecniche per l’applicazione del provvedimento, le quali prevedono:
Lo scorso anno il GSE aveva chiesto l’invio delle dichiarazioni di esenzione ai soggetti che rientravano nei casi previsti dalla disposizione per i quali non trovava applicazione il suddetto meccanismo (si veda anche la nostra circolare n. 413/2023).
Il GSE segnala che l'invio della dichiarazione di esenzione a conguaglio è sempre necessario per poter ricalcolare le competenze 2022, a oggi basate esclusivamente sulle precedenti dichiarazioni in acconto presentate, anche laddove queste non siano state inviate entro i termini o siano state erroneamente compilate.
Grazie all'apposito servizio “EP" (Extra-profitti), disponibile nell'Area Clienti del sito GSE, sarà possibile inviare le dichiarazioni a conguaglio:
Lo scorso 21 giugno, presso il TAR di Milano, si è tenuta l’udienza di discussione nel merito di due casi pilota in relazione al contenzioso in essere circa l’applicazione del meccanismo a due vie introdotto dal citato art. 15-bis, D.L. n. 4/2022.
Nel corso dell’udienza, è stata riaffermata l’illegittimità dell’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022, ed è stato chiesto al Giudice di considerare la possibilità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, al fine di valutare la legittimità di tale normativa interna rispetto a quella comunitaria (Regolamento (UE) n. 2222/1854).
I Giudici dovranno quindi decidere se la questione di legittimità pregiudiziale sia fondata. In tal caso sospenderanno il giudizio e rinvieranno gli atti alla Corte europea. Se ciò avverrà, tutto il contenzioso pendente in relazione all’applicazione dell’art. 15-bis, D.L. n. 4/2022, rimarrà congelato fino alla decisione della Corte di Giustizia europea.