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La legge di conversione del D.L. n. 51/2023, c.d. Decreto Enti Pubblici, approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 28 giugno, accorda la proroga, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, del termine per accedere al Fondo di garanzia per la prima casa istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dall’art. 1, comma 48, Legge n. 147/2013, nonché per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o portafogli di mutui ipotecari.
Tale fondo di garanzia per la prima casa, disciplinato dal D.M. 31 luglio 2014, è destinato alla concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro, erogati a favore di mutuatari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari poste sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale.
La misura massima della garanzia concedibile dal fondo, si ricorda, è pari all’80% della quota capitale “tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi”.
La proroga al 30 settembre 2023 dell’operatività della garanzia interessa, prioritariamente, le istanze di accesso al fondo presentate:
Il Decreto Enti pubblici estende poi al 30 settembre 2023 l’operatività della disposizione di cui all’art. 64, comma 3, secondo periodo, D.L. n. 73/2021, che, fermi restando i requisiti soggettivi sopra richiamati e il limite di finanziabilità del finanziamento, accorda la concessione della garanzia da parte del fondo, fino all’80% della quota capitale, anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) è superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di talune condizioni.