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Facendo seguito alla Circolare n. 67/2023 (si veda la nostra Circolare n. 545/2023 - “Territori alluvionati: primi chiarimenti dell’INPS circa la sospensione dei versamenti contributivi”), con il Messaggio n. 2900 del 7 agosto 2023, l’INPS ha reso indicazioni circa le modalità di presentazione dell’istanza per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale, dei datori di lavoro domestico e dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.
La sospensione accordata dal D.L. n. 61/2023, c.d. Decreto Alluvione, opera a favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'Allegato 1, D.L. n. 61/2023, in relazione agli adempimenti e ai versamenti contributivi in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023. A tal fine, è richiesta la presentazione di un’apposita istanza entro il 20 novembre 2023.
Con riguardo agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, nel messaggio in esame, l’INPS ha precisato che sono ricomprese nell’ambito applicativo della sospensione le scadenze dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023, dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022 nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023, e dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.
La sospensione deve essere richiesta tramite la sezione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti presente sul sito internet dell’INPS (percorso: “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni inviate” > “Nuovo invio”), indicando nel campo “Titolo” l’oggetto: “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023” e allegando il modulo di domanda “SC101” (presente nella sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”).
In relazione ai datori di lavoro domestico, invece, sono ricomprese nell’ambito di applicazione della sospensione le scadenze contributive relative al secondo trimestre 2023 e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento (da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di fine attività) è sospesa se ricade entro il 31 agosto 2023.
Questi soggetti devono presentare la richiesta di sospensione mediante il sito internet dell’INPS (percorso: “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)” > “Comunicazioni” > “Invia Comunicazione” > “Crea Nuova Comunicazione”), selezionando il rapporto di lavoro, specificando “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023” e allegando il modulo di domanda “SC101” (presente nella sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”).
Infine, relativamente ai liberi professionisti, la sospensione opera in relazione alle scadenze dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi che producono redditi di cui all’art. 53, comma 1, TUIR, iscritti alla Gestione separata, a titolo di saldo per l’anno di imposta 2022 e di primo acconto per l’anno di imposta 2023.
L’istanza di sospensione deve essere presentata direttamente dal Cassetto previdenziale per liberi professionisti, presente sul sito internet dell’INPS (percorso: “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” > “Domande Telematiche” > “Domanda di sospensione alluvione Emilia-Romagna”), allegando il modulo di domanda “SC101”.
La procedura consente di compilare i dati presenti nel modello SC101 (presente nella sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”) direttamente sul portale. Una volta terminata l’acquisizione dei dati, la procedura rilascia il numero di protocollo dell’istanza presentata.