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La domanda per l’indennità di sospensione prevista dal Decreto Alluvione è da presentarsi entro il 30 settembre mediante la piattaforma web INPS.
L’indennità ai lavoratori autonomi (anche agricoli), riconosciuta per un importo minimo di euro 500 fino ad un massimo di euro 5.000, è stata concessa dall'art. 8 comma 1 del Decreto Legge n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvione) poi modificata a seguito della conversione in legge del Decreto. L’indennità viene riconosciuta a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e che hanno colpito Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
Il 30 settembre è la data ultima prevista dall’INPS per l’invio della domanda telematica da parte dei soggetti beneficiari.
Durante gli scorsi mesi, l’INPS ha fornito una serie di chiarimenti, contenuti nei documenti: Circolare INPS n. 54 dell’8 giugno 2023, Messaggio n. 2264 del 16 giugno 2023 e Messaggio n. 2458 del 30 giugno 2023. Tali provvedimenti sono stati oggetto dei precedenti contributi: circolare n. 448/2023 “Alluvioni: l’indennità una tantum costituisce reddito e subisce ritenuta. In attesa di chiarimenti, i risvolti in capo a CD e IAP" e circolare n. 494/2023 "Lavoratori autonomi agricoli: nuovi chiarimenti sull’indennità una tantum a favore degli alluvionati”.
Nel seguito si sintetizzano i principali requisiti e condizioni per la fruizione del beneficio da parte dei lavoratori autonomi.
Per quanto riguarda la platea dei beneficiari, sono individuate le seguenti categorie di soggetti:
Sono individuati fra i beneficiari della misura anche:
È possibile richiedere l’indennità a condizione che, alla data del 1° maggio 2023, i soggetti individuati fossero residenti o domiciliati ovvero operassero esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’Allegato 1 del Decreto.
Inoltre, tali soggetti devono aver dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso viene verificato dall’INPS in sede di presentazione della domanda. Quanto al requisito del domicilio, è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato, alla data del 1° maggio 2023, in uno dei Comuni di cui all’Allegato 1 del decreto in argomento. Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.
È stata quindi prevista la possibilità di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino ad un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
Nel Messaggio n. 2458/2023, l’INPS ha innanzitutto reso chiarimenti sulle modalità di calcolo dell’indennità per i lavoratori autonomi agricoli.
L’istituto previdenziale, in particolare, ha precisato che l’importo del sostegno non è frazionabile, e che lo stesso indennizza un periodo di sospensione non superiore a quindici giorni.
Ai fini dell’attribuzione dell’indennità, l’INPS ha poi evidenziato che l’impossibilità a prestare l’attività lavorativa, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici che hanno colpito Emilia-Romagna, Marche e Toscana, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo.
Di conseguenza, la sospensione dell’attività, richiesta ai fini del riconoscimento dell’indennità in esame, può essere riconosciuta nei confronti sia di tutti gli agricoltori con sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui all’Allegato 1, D.L. n. 61/2023 che degli agricoltori i cui terreni agricoli posseduti e/o condotti ricadono totalmente o in parte nei predetti Comuni.
La domanda è da presentarsi mediante la piattaforma messa a disposizione dall’INPS sul proprio sito internet, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del portale web INPS, raggiungibile a partire dalla Home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati, sarà necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’Allegato 1 del D.L. 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
Le credenziali di accesso al servizio riconosciute sono attualmente SPID di Livello 2 o superiore, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato (CAF). Inoltre, l’indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale.
Una volta presentata la domanda, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessari per beneficiare dell’indennità, l'INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.
In relazione alla documentazione da produrre in sede di riesame della richiesta, l’INPS ha ribadito che qualora non venga riscontrata l’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza, l’interessato potrà promuovere riesame, allegando eventualmente la documentazione utile ad attestare l’iscrizione alla propria gestione previdenziale. Resta inteso che l’INPS, in sede di verifica, potrà richiedere di provare la sospensione dell’attività lavorativa.
Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti, l’INPS avvierà una procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.
Una novità apportata dalla conversione in legge del Decreto Alluvione è l’aver previsto che l’indennità non concorra alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Ciò risulta essere in contrasto con le indicazioni già fornite dall’INPS con il Messaggio n. 2264 del 16 giugno 2023, secondo le quali l’indennità una tantum costituiva reddito ai fini fiscali. Ne è conseguito che sugli importi riconosciuti fino ad oggi sono state operate le relative ritenute.
Si ritiene, quindi, che la ritenuta già eventualmente applicata dall’INPS in sede di erogazione dell’indennità potrà essere scomputata nel modello dichiarativo dai contribuenti, non concorrendo tuttavia l’indennità alla formazione del reddito ivi dichiarato. Si attendono comunque chiarimenti da parte dell’INPS e/o dell’Agenzia delle Entrate stessa.