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Con il Messaggio n. 2458 del 30 giugno 2023, l’INPS ha reso nuovi importanti chiarimenti sull’indennità una tantum prevista dall’art. 8, D.L. n. 61/2023, c.d. Decreto Bollette, a favore di lavoratori autonomi, professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana lo scorso mese di maggio.
Tale disposizione, si ricorda, riconosce una indennità una tantum pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni (entro un massimo 3.000 euro) a favore dei sopra richiamati soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano, avevano il domicilio ovvero operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni indicati dall’Allegato 1, D.L. n. 61/2023, e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Con Circolare n. 54/2023, l’INPS ha reso i primi chiarimenti sull’indennità in esame, che può essere riconosciuta, previa presentazione di apposita istanza entro il 30 settembre 2023, per il periodo 1° maggio - 31 agosto 2023 (si veda la nostra Circolare n. 417/2023).
In seguito, con il Messaggio n. 2264/2023, l’INPS ha precisato che l’indennità una tantum costituisce reddito ai fini fiscali, e che pertanto sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute (si veda la nostra Circolare n. 448/2023).
Nel Messaggio n. 2458/2023, l’INPS ha innanzitutto reso chiarimenti sulle modalità di calcolo dell’indennità, fissata nella misura di 500 euro per ogni periodo non superiore a quindici giorni, per i lavoratori autonomi agricoli.
L’istituto previdenziale, in particolare, ha precisato che l’importo del sostegno non è frazionabile, e che lo stesso indennizza un periodo di sospensione non superiore a quindici giorni. Ad esempio, nel caso di tre differenti sospensioni verificatesi a causa di forti piogge, rispettivamente dal 4 al 5 maggio 2023, dal 7 al 9 maggio 2023 e dal 12 al 13 maggio 2023, il richiedente l’indennità può presentare una domanda con tre distinti periodi di sospensione (o, in alternativa, tre distinte domande per ciascun singolo periodo) per un ammontare complessivo di 1.500 euro.
Ai fini dell’attribuzione dell’indennità, l’INPS ha poi evidenziato che l’impossibilità a prestare l’attività lavorativa, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici che hanno colpito Emilia-Romagna, Marche e Toscana, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo.
Di conseguenza, la sospensione dell’attività, richiesta ai fini del riconoscimento dell’indennità in esame, può essere riconosciuta nei confronti:
Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, infatti, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.
In relazione alla documentazione da produrre in sede di riesame della richiesta, l’INPS ha ribadito che qualora non venga riscontrata l’iscrizione del lavoratore agricolo alla specifica gestione di appartenenza, l’interessato potrà promuovere riesame, allegando eventualmente la documentazione utile ad attestare l’iscrizione alla propria gestione previdenziale (ad esempio, certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi, ecc.).
Resta inteso che l’INPS, in sede di verifica, potrà richiedere di provare la sospensione dell’attività lavorativa. Tale prova potrà essere fornita, tra l’altro, esibendo la seguente documentazione:
Da ultimo, oltre a confermare che l’indennità in esame costituisce reddito imponibile ai fini fiscali, l’INPS ha annunciato l’implementazione del flusso di presentazione della domanda, con l’inserimento di due ulteriori dichiarazioni, una riservata ai lavoratori autonomi in regime forfettario e l’altra ai lavoratori autonomi agricoli.
È, invece, in corso di definizione la modalità di gestione, ai fini fiscali, delle posizioni degli assicurati che hanno presentato domanda prima del rilascio delle implementazioni di cui sopra.