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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Nuovi interventi a sostegno del settore zootecnico per i danni indiretti da PSA

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è in corso di registrazione alla corte dei conti un nuovo decreto del masaf che interviene a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (psa). il nuovo intervento riguarda il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023. come abbiamo illustrato in alcune nostre precedenti informative (circ. 728/2022, circ. 816/2022), con il d.m. n. 336168 del 28 luglio 2022 è stato definito lo stanziamento di 25 milioni di euro per le imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di peste suina africana (psa), nonché dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, a partire dal 13 gennaio 2022 sino al 30 giugno 2022. il sostegno è rivolto alle imprese ubicate in comuni assoggettati a restrizioni sanitarie indicati nell’allegato i del medesimo decreto. il d.m. 29 settembre 2023, prot. 0524026, prevede l’estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, disposti dal precedente d.m. 336168/2022, a carico delle risorse finanziarie residue pari ad euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola italiana, che ha subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (psa), nel periodo 1° luglio 2022 - 31 luglio 2023. le suddette risorse sono così destinate:. il 60% è destinato alle piccole medie imprese (pmi) e microimprese del settore della produzione agricola primaria;. il 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione. le grandi imprese sono escluse dal regime di esenzione (regolamento ue 2022/2472) per la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti solo nell’ambito del regime di de minimis (regolamento ue 1407/2013) relativo alla trasformazione ed alla macellazione. beneficiari. gli interventi di sostegno sono destinati alle imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:. allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a seguito delle disposizioni emanate dal ministero della salute e/o dalle ordinanze del commissario governativo alla peste suina africana, di cui all’elenco allegato 1bis a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023;. macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni: ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da regolamento di esecuzione (ue) 2023/594 modificato successivamente dal regolamento (ue) 2023/1485 e indicati nell’allegato i bis;. a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle regioni e territori elencati nell’allegato 1 bis;. gli stabilimenti aventi l’autorizzazione ad esportare verso paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti autorità estere, recepiti e notificati dal ministero della salute italiano;. le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:. verri. scrofe. scrofette. suini da ingrasso. suinetti. prosciutti. prodotti di salumeria. tagli di carne suina. interventi oggetto di finanziamento. il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:. deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;. mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;. prolungamento vuoto sanitario;. costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione);. stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione;. distruzione e distoglimento della merce per mancato export;. stima dei danni causati dal mancato export. per le pmi e microimprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella a-bis allegata al decreto. per le altre imprese, i sostegni sono determinati fino ad un massimo 100% del danno stimato forfetariamente come da formula riportata nella medesima tabella a-bis. ogni impresa dovrà dimostrare il danno subìto allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità. gli importi a sostegno delle imprese saranno decurtati dagli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (ue) n. 652/2014. le domande. per usufruire dei sostegni occorrerà presentare in via informatica apposita domanda all’organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa, nel rispetto delle istruzioni che lo stesso organismo pagatore definirà. redazione ©riproduzione riservata
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