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È in corso di registrazione alla Corte dei Conti un nuovo Decreto del MASAF che interviene a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA). Il nuovo intervento riguarda il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.
Come abbiamo illustrato in alcune nostre precedenti informative (Circ. 728/2022, Circ. 816/2022), con il D.M. n. 336168 del 28 luglio 2022 è stato definito lo stanziamento di 25 milioni di euro per le imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di Peste Suina Africana (PSA), nonché dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, a partire dal 13 gennaio 2022 sino al 30 giugno 2022. Il sostegno è rivolto alle imprese ubicate in Comuni assoggettati a restrizioni sanitarie indicati nell’allegato I del medesimo Decreto.
Il D.M. 29 settembre 2023, prot. 0524026, prevede l’estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, disposti dal precedente D.M. 336168/2022, a carico delle risorse finanziarie residue pari ad euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola italiana, che ha subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), nel periodo 1° luglio 2022 - 31 luglio 2023.
Le suddette risorse sono così destinate:
Le Grandi Imprese sono escluse dal regime di esenzione (Regolamento UE 2022/2472) per la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti solo nell’ambito del regime di de minimis (Regolamento UE 1407/2013) relativo alla trasformazione ed alla macellazione.
Gli interventi di sostegno sono destinati alle imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:
Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:
Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:
Per le PMI e Microimprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A-bis allegata al Decreto. Per le altre imprese, i sostegni sono determinati fino ad un massimo 100% del danno stimato forfetariamente come da formula riportata nella medesima Tabella A-bis.
Ogni impresa dovrà dimostrare il danno subìto allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.
Gli importi a sostegno delle imprese saranno decurtati dagli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.
Per usufruire dei sostegni occorrerà presentare in via informatica apposita domanda all’Organismo Pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa, nel rispetto delle istruzioni che lo stesso Organismo Pagatore definirà.