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In vista del termine per effettuare le comunicazioni, Assonime ha riassunto, sotto forma di domande e risposte, le questioni più importanti riguardanti i criteri di individuazione del Titolare effettivo.
Con il Documento Nota e Studi n. 8-2023, l’associazione ha proseguito l’approfondimento iniziato con il Caso Assonime n. 1/2023, recependo gli aggiornamenti derivanti dalle casistiche emerse nella prassi e dai documenti interpretativi ufficiali che sono stati nel frattempo adottati.
In particolare, si tratta delle FAQ di novembre 2023, adottate congiuntamente dal MEF, dalla Banca d’Italia e dall’Unità per l’Informazione Finanziaria, nonché il Manuale Operativo adottato nel mese di ottobre 2023 da Unioncamere per l’invio telematico delle comunicazioni del Titolare effettivo agli Uffici del Registro delle Imprese.
Il termine perentorio entro il quale i soggetti obbligati devono effettuare la prima comunicazione al Registro delle Imprese è fissato per l’11 dicembre 2023.
Segnaliamo di seguito alcune delle risposte che riteniamo d’interesse.
Nel caso di partecipazioni su cui insistono diritti parziali (usufrutto e pegno), si considerano Titolari effettivi rispettivamente l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, quali soggetti legittimati ad esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea. Nel caso in cui, invece, il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come Titolari effettivi tanto il nudo proprietario quanto l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, in quanto entrambi sono beneficiari sostanziali dell’operazione.
Nel caso di proprietà indiretta, ovvero quando la proprietà superiore al 25% nella società (cliente o dichiarante) appartiene ad un’altra società, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, C.C.
A titolo esemplificativo, se la società cliente (Alfa) è partecipata dalla società Beta per il 30% e dalla società Gamma per il 70%, ai fini dell’individuazione del Titolare effettivo si dovrà procedere all’identificazione della persona fisica o delle persone fisiche che abbiano il controllo della società Beta e Gamma. Sulla base del criterio del controllo, nel caso in cui la società Beta fosse partecipata da tre persone fisiche con una partecipazione rispettivamente pari al 53%, 26% e 21%, indicheremo come Titolare effettivo la persona fisica che detiene il 53% delle partecipazioni della società Beta. Parimenti, qualora Gamma fosse partecipata per quote pari al 70% e al 30%, indicheremo come Titolare effettivo anche la persona fisica che detiene il 70% della società Gamma.
Nel caso di gruppi societari, si pone il problema se, quando si applica il criterio residuale che qualifica come Titolari effettivi le persone fisiche con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione, si debba indicare la persona fisica titolare dei suddetti poteri nella società cliente (che realizza l’operazione) oppure se occorra risalire alle persone fisiche che ricoprono tali incarichi nelle società madre a monte della catena di controllo. E’ stato chiarito che, se il cliente coincide con un’impresa figlia del gruppo, le figure organizzative da indicare come Titolare effettivo sono da ricercare non nella società madre, ma nei titolari dei poteri di gestione della società cliente.
Con riferimento ai consorzi, l’obbligo della comunicazione al Registro delle Imprese trova applicazione solo nel caso in cui essi assumano la veste di società consortili di capitali, costituite ai sensi dell’art. 2615-ter C.C. Non sono tenuti alla comunicazione invece i consorzi, anche con attività esterna, ma non costituiti in forma societaria. È da porre attenzione al fatto che vi potrebbero essere situazioni in cui i consorzi assumano la veste di persone giuridiche private, in virtù di legislazioni speciali. In queste ipotesi, tali consorzi potrebbero essere soggetto all’obbligo di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva in quanto persona giuridica privata iscritta al registro prefettizio.
Altri chiarimenti hanno riguardato gruppi societari con controllante estera, le società partecipate pubbliche e le fondazioni di impresa.
Da ultimo, in merito alle sanzioni, l’omessa comunicazione è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1032 euro; nel caso in cui la comunicazione avvenga nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta di un terzo.
Per quanto riguarda l’ipotesi di falsa dichiarazione, poiché la comunicazione sulla titolarità effettiva costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sono applicabili le norme penali in materia di falsità degli atti.
Sul tema si vedano anche i precedenti contributi: