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Come sappiamo ormai da tempo, con il Decreto Ministeriale n. 2779 del 12 marzo 2019, l’enoturismo è stato definitivamente normato e reso una nuova attività agricola connessa, valida opportunità da cogliere per tante aziende agricole del settore.
Abbiamo già avuto modo di vedere come il Legislatore abbia deciso di elencare in modo puntuale quali requisiti ed attenzioni debba prestare il soggetto che svolge attività enoturistica al fine che questa venga ritenuta a tutti gli effetti tale.
L’art. 2, comma 1, del D.M. 2779/2019, di seguito interamente riportato, illustra i passaggi e requisiti fondamentali, dall’orario di apertura al numero minimo di lingue in cui tradurre il materiale informativo, da rispettare:
Tra le prime regioni ad aver recepito la nuova normativa abbiamo la Toscana, che, con la Legge Regionale, 11 dicembre 2019, n. 76 modifica la Legge Regionale 23 giugno 2003, n. 30 in materia di disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo.
Gli spunti più interessanti che arrivano dalla Legge Regionale Toscana riguardano le dettagliate indicazioni che sono state inserite in merito a tre caratteristiche richieste all’attività enoturistica, di seguito dettagliate, quali:
La norma ci dice che possono esercitare le attività di enoturismo:
Attraverso la presentazione di apposita SCIA o, nel caso in cui l’attività di enoturismo sia attivata nell’ambito dell’agriturismo, con l’apposita comunicazione di variazione anch’essa presentata tramite DUA e SCIA.
“Fare enoturismo non è per tutti” vien da pensare leggendo quali sono le conoscenze richieste ai soggetti che svolgono l’attività enoturistica. Quest’ultimi infatti, oltre a possedere un’adeguata conoscenza delle caratteristiche del territorio, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
È d’obbligo rilevare come la grande attenzione posta all’elencazione delle conoscenze certificate richieste denoti il grande interesse alla promozione di questa forma di turismo, apprezzata molto anche all’estero e nuova grande opportunità per le aziende agricole.
Il testo dell’articolo 22-decies della rinnovata L.R. Toscana n. 30/2003, delinea quali sono le modalità di abbinamento dei prodotti agroalimentari all’attività enoturistica, soffermandosi sul legame di questi alimenti al territorio. La norma specifica come “nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana” che vengono specificatamente elencate nel comma 1 e che rappresentano prodotti con comprovato e certificato legame al territorio e alle tradizioni locali.
Molto importante risulta quanto specificato al comma 3, come peraltro già indicato nella normativa nazionale, che recita “dall’attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attività che configurano la somministrazione di pasti alimenti e bevande.”
Per terminare il commento della nuova Legge Regionale suddetta, ulteriori riferimenti riguardano l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori, oltreché di essere inseriti negli appositi elenchi regionali degli operatori e delle aziende agricole già esistenti.
Anche se consapevoli del fatto che la disposizione sopra descritta riguarda nello specifico la Regione Toscana, si ritiene che determinate indicazioni possano risultare di utile spunto anche per le altre Regioni molto interessate alla promozione della nuova attività enoturistica.
Federica Milani, Dottore Commercialista e Revisore Legale