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Il panorama dell'etichettatura dei vini, a partire dal prossimo 8 dicembre, subirà significative modifiche a seguito degli aggiornamenti normativi introdotti dall'articolo 119 del Regolamento OCM (Reg. 1308/2013) modificato dal Regolamento UE 2021/2117.
Le nuove disposizioni delineate nell'articolo 40, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/33 pongono l'accento sulla presentazione chiara e accessibile delle informazioni obbligatorie, influenzando aspetti cruciali come la dichiarazione nutrizionale, l'elenco degli ingredienti e altre indicazioni essenziali.
In questo contesto, le indicazioni della Commissione sulle nuove disposizioni erano particolarmente attese dagli addetti ai lavori al fine di orientarsi su alcuni aspetti. Nella Comunicazione della Commissione C/2023/1190 i chiarimenti sono pervenuti tramite la pubblicazione delle risposte ad una serie di quesiti pervenuti ai servizi della Commissione e discussi con gli esperti degli Stati membri.
Le nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli richiedono specifiche indicazioni relative alla dichiarazione nutrizionale e all'elenco degli ingredienti.
In conformità con l'articolo 40, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/33, la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti devono essere collocati sul recipiente nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie. Devono essere chiaramente leggibili senza dover girare il recipiente e devono essere distinti dalle altre informazioni scritte o disegnate.
Se tutte le indicazioni obbligatorie sono presenti sull'imballaggio o sull'etichetta, devono figurare nello stesso campo visivo le seguenti informazioni:
Le nuove disposizioni si applicano ai vini immessi sul mercato a partire dall'8 dicembre 2023. Tuttavia, è previsto un periodo transitorio per i vini prodotti prima di questa data, i quali possono essere commercializzati secondo le regole di etichettatura precedenti fino all'esaurimento delle scorte.
La definizione di vino “prodotto” include la fermentazione alcolica e, potenzialmente, alcune pratiche enologiche. Ad esempio, un vino è considerato prodotto quando raggiunge le caratteristiche e i requisiti specificati nell'Allegato VII, Parte II, del Regolamento UE 1308/2013. Nel caso degli spumanti, dovendo essere soggetti ad una seconda fermentazione, gli stessi si considerano prodotti solo a seguito di tale ulteriore pratica enologica. Pertanto, se tale operazione avviene dopo l’8 dicembre 2023, non possono beneficiare delle deroghe previste per il periodo transitorio.
L'elenco degli ingredienti deve seguire le norme generali del Regolamento UE 1169/2011, mostrando gli ingredienti in ordine di peso decrescente. Le sostanze allergeniche devono essere chiaramente indicate sull'etichetta, sia nell'elenco degli ingredienti che con la menzione “contiene” seguita dalla denominazione delle sostanze.
Rientrano tra gli ingredienti anche le sostanze utilizzate per l’arricchimento, autorizzate e descritte nell’Allegato VIII, Parte I del Regolamento 1308/2013.
Non devono invece essere indicati tra gli ingredienti i lieviti utilizzati per la produzione del vino in quanto sono considerati dei coadiuvanti tecnologici. Le mannoproteine di lieviti sono l'eccezione e devono essere menzionate.
Le informazioni nutrizionali e l'elenco degli ingredienti possono essere forniti per via elettronica attraverso un link (codice QR o simile) sull'etichetta. Se la dichiarazione nutrizionale completa è fornita elettronicamente, il valore energetico può essere espresso utilizzando il simbolo “E” seguito dal valore.
Il sistema elettronico non deve tracciare i dati degli utenti. È possibile utilizzare qualsiasi mezzo elettronico accessibile al pubblico, come codici QR, ma il consumatore deve essere direttamente indirizzato alle informazioni pertinenti.
Infatti, la Commissione ha indicato che l'elenco degli ingredienti inserito nell'etichetta dei prodotti alimentari deve essere integrato da informazioni nutrizionali fornite attraverso canali digitali autonomi, escludendo il sito web dei produttori. Il QR dovrebbe consentire un accesso diretto e universale alle informazioni pertinenti tramite dispositivi di comune utilizzo come gli smartphone. Questa decisione mira a garantire una presentazione neutrale delle informazioni, libera da elementi di natura commerciale o di marketing. Il QR code o altro codice a barre sull'etichetta deve essere correlato a un chiaro riferimento alle categorie di informazioni disponibili in formato elettronico, almeno con menzione esplicita di “ingredienti” e “dichiarazione nutrizionale”. È da notare che l'utilizzo di simboli standard, come la “i” di informazioni, è stato escluso poiché, nonostante la loro universalità, non avrebbero la stessa chiarezza senza la necessità di traduzioni.
Le informazioni fornite per via elettronica devono rimanere accessibili per tutto il periodo in cui il prodotto è idoneo al consumo, garantendo l'accesso continuo delle informazioni ai consumatori.
In sintesi, l'adeguamento alle nuove norme sull'etichettatura è essenziale per gli operatori del settore vitivinicolo, assicurando il rispetto delle disposizioni e una comunicazione chiara e trasparente con i consumatori.