Area Riservata

Il Mipaaf ha disposto un pacchetto di interventi, in applicazione del Reg. (UE) 1316/2016 sugli aiuti eccezionali al settore zootecnico e lattiero-caseario, composto da sei misure, delle quali tre per latte bovino in montagna, ovicaprini e suini da riproduzione applicabile sull'intero territorio nazionale e tre dedicate esclusivamente ai territori colpiti dal sisma dello scorso anno.

Riportiamo di seguito i contenuti delle tre misure nazionali:

- Sostegno agli allevamenti che producono latte bovino, ubicati in zone di montagna (14.000.000 euro). L'aiuto è concesso alle aziende ubicate in montagna che nel corso dell'anno 2016 abbiano prodotto latte e lo abbiano consegnato ad uno o più acquirenti o abbiano effettuato vendite dirette di latte o prodotti lattieri ottenuti dal latte prodotto in azienda e sarà concesso per ogni vacca che abbia partorito almeno una volta, presente in azienda al 31 luglio 2016 (bovini registrati ed identificati in BDN). L'importo unitario per capo, determinato dal rapporto tra il plafond disponibile ed il numero di vacche ammissibili è ridotto:
- del 50% per i capi ammessi al pagamento che, per ogni azienda, eccedono i primi cento;

- del 75% per i capi ammessi al pagamento che, per ogni azienda, eccedano i primi duecento.

- Sostegno alle aziende di allevamento ovino e caprino per il miglioramento della qualità del gregge (6.000.000 euro). L'aiuto è concesso per i capi ovini e caprini, di sesso femminile, di età superiore a 4 anni, macellati nel periodo tra il 15 marzo 2017 e il 30 giugno 2017, sulla base dei datti della BDN ed è limitato al 15% della consistenza del gregge al 31 dicembre 2016. L'importo unitario, determinato dal rapporto tra il plafond ed il numero dei capi ammissibili non potrà essere superiore a 15 euro.

- Sostegno alle aziende di allevamento di suini che migliorano la qualità e il benessere degli allevamenti ai sensi della direttiva 2008/120 (CE) (8.348.600 euro). L'aiuto è concesso alle aziende che svezzano i lattonzoli non prima di 28 giorni di età ed è riconosciuto per le scrofe che terminano la lattazione nel periodo che va dal 15 marzo 2017 al 30  giugno 2017. Il rispetto del periodo di lattazione di almeno 28 giorni dovrà essere certificato da un veterinario iscritto all'albo dell'ordine professionale. L'importo unitario, determinato dal rapporto tra il plafond ed il numero di capi ammissibili viene:
1) Maggiorato del 50% per le aziende che, alla data del 31 marzo 2017, detengano meno di 500 scrofe;
2) Ridotto del 50%  per le scrofe ammissibili al premio che, per ogni singola azienda, eccedono le prime 500;
3) Ridotto del 75% per le scrofe ammissibili che, per ogni singola azienda, eccedano le prime 2.000.
Fatta salva la maggiorazione di cui al punto 1, l'importo dell'aiuto unitario non potrà comunque essere superiore a 45 euro per scrofa. Gli allevatori interessati dovranno presentare domanda di accesso alle misure dal 28 marzo al 17 aprile. Successivamente, entro il 21 luglio, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa contenente il numero degli animali per cui è richiesto l'aiuto. Il pagamento verrà effettuato da Agea entro il 30 settembre 2017.

Allegati:

- D.M. 01-03-2017 - N. 940

- Procedure operative Misure eccezionali zootecnia 2017

- Regolamento UE 1613-2013


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