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La Rivista | nº 02 Febbraio 2019


Il contratto di lavoro impiegatizio in agricoltura

di Andrea Fiumi, consulente del lavoro

Le aziende del comparto agricolo, come tutti gli altri settori, hanno necessità di personale che si occupi di attività di carattere pratico-manuale ma anche di lavoratori addetti alla gestione amministrativa, commerciale e ad ogni altra mansione di tipo intellettuale.

All’interno di quest’ultima macrocategoria possiamo citare diverse tipologie di lavoratori: dirigenti, quadri e impiegati.

I lavoratori dirigenti sono coloro che svolgono l’attività con competenze e responsabilità decisionali nei confronti dell’azienda o di un ramo di essa.

I lavoratori quadri sono coloro che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa (art. 2, comma 1, Legge n. 190/1985).

I lavoratori impiegati sono coloro che svolgono attività al servizio dell’impresa, con funzioni tanto di concetto quanto di ordine. Gli impiegati possono a loro volta essere distinti in tre macro-aree in base alle funzioni: direttive, di concetto e d’ordine.

L’individuazione del corretto inquadramento del lavoratore subordinato è il risultato di un procedimento logico-giuridico riassumibile in tre fasi successive tra loro:

  • accertare le attività lavorative concretamente svolte;
  • individuare le qualifiche e i gradi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro (CCNL);
  • confrontare gli accertamenti di cui al primo punto con la normativa contrattuale prevista al secondo punto.

In caso di prestazioni promiscue, ovvero che prevedono lo svolgimento di mansioni contrattualmente differenti, si applica il criterio della prevalenza (Cassazione, ordinanza n. 2637/2000).

In questo approfondimento analizziamo nello specifico il contratto collettivo nazionale dei Quadri e Impiegati agricoli.

CONTRATTUALISTICA

Il settore agricolo riserva alla categoria dei quadri ed impiegati uno specifico CCNL di riferimento.

Il contratto attualmente in vigore ha durata quadriennale a decorrere dal 1° gennaio 2016 (termine 31 dicembre 2019) e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a mezzo raccomandata A.R., da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza.

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