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Le aziende del comparto agricolo, come tutti gli altri settori, hanno necessità di personale che si occupi di attività di carattere pratico-manuale ma anche di lavoratori addetti alla gestione amministrativa, commerciale e ad ogni altra mansione di tipo intellettuale.
All’interno di quest’ultima macrocategoria possiamo citare diverse tipologie di lavoratori: dirigenti, quadri e impiegati.
I lavoratori dirigenti sono coloro che svolgono l’attività con competenze e responsabilità decisionali nei confronti dell’azienda o di un ramo di essa.
I lavoratori quadri sono coloro che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa (art. 2, comma 1, Legge n. 190/1985).
I lavoratori impiegati sono coloro che svolgono attività al servizio dell’impresa, con funzioni tanto di concetto quanto di ordine. Gli impiegati possono a loro volta essere distinti in tre macro-aree in base alle funzioni: direttive, di concetto e d’ordine.
L’individuazione del corretto inquadramento del lavoratore subordinato è il risultato di un procedimento logico-giuridico riassumibile in tre fasi successive tra loro:
In caso di prestazioni promiscue, ovvero che prevedono lo svolgimento di mansioni contrattualmente differenti, si applica il criterio della prevalenza (Cassazione, ordinanza n. 2637/2000).
In questo approfondimento analizziamo nello specifico il contratto collettivo nazionale dei Quadri e Impiegati agricoli.
Il settore agricolo riserva alla categoria dei quadri ed impiegati uno specifico CCNL di riferimento.
Il contratto attualmente in vigore ha durata quadriennale a decorrere dal 1° gennaio 2016 (termine 31 dicembre 2019) e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a mezzo raccomandata A.R., da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza.