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La Rivista | nº 03 Marzo 2020


Cooperative agricole e crisi d'impresa - Le criticità degli indicatori

di Gianni Allegretti, tributarista esperto in materia di società cooperative
e Marcello Allegretti, tributarista esperto in materia di società cooperative

Premessa

Nel numero scorso della rivista abbiamo iniziato la trattazione, partendo dall’inquadramento nelle linee generali, della complessa normativa recata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrando anche nel merito dei compiti e delle responsabilità che competono ad organi sociali, amministratori, sindaci e revisori.

Proseguiamo in questo numero con la trattazione degli effetti, anche pervasivi, che possono derivarne per le società cooperative, in conseguenza delle particolarità e delle specificità che presentano tali soggetti rispetto alle ordinarie imprese nonché, in particolare, rispetto alle società di capitali.

Il termine del 15 agosto 2020 di decorrenza per gli organi di controllo societari e per i creditori pubblici qualificati degli obblighi di segnalazione all’OCRI in presenza di fondati indizi di crisi è stato prorogato al 15 febbraio 2021 ad opera del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, fermo restando che gli imprenditori e gli amministratori delle società potranno ugualmente rivolgersi autonomamente all’OCRI in caso di fondati indizi di crisi dopo il 15 agosto, data che rimane comunque confermata per gli obblighi di segnalazione da parte degli organi di controllo societari (sindaci e revisori) agli amministratori delle situazioni di crisi, così come anche per le banche di comunicazione ai sindaci delle società dei provvedimenti di revisioni e revoca di affidamenti.

Tuttavia, poiché il differimento del termine è limitato alla segnalazione all’OCRI dell’allerta di crisi da parte degli organi di controllo societari, mentre sono in vigore tutti gli altri obblighi in materia di dotazione della società dell’adeguato assetto organizzativo, con le correlate attività di monitoraggio continuo e di vigilanza da svolgere da parte degli organi sociali (amministratori, sindaci e revisori), appare necessario “approfittare” dei mesi mancanti alla piena operatività della norma per prepararsi opportunamente ad affrontare al meglio l’adempimento che, si ribadisce, può avere effetti pervasivi e, in ogni caso, richiede un cambiamento nell’approccio complessivo alla gestione dell’attività d’impresa.

Riprendiamo, quindi, la trattazione dagli strumenti di “autocontrollo” aziendale previsti dalla normativa che, nel numero precedente, erano stati commentati in termini generali per poi dedicarci nello specifico delle particolarità che riguardano le società cooperative.

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