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La Rivista | nº 02 Febbraio 2020


Dal 2021 parte la "Local Tax" - Unico canone per TOSAP/COSAP e imposta di pubblicità (salvo sorprese)

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

1. Premessa

Il D.Lgs. n. 23/2011, art. 11, comma 1, recante norme in materia di federalismo fiscale municipale, aveva previsto l’introduzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’imposta municipale secondaria (IMUS) destinata a sostituire:

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  • l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
  • il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

L’intento del legislatore era quello di accorpare in un’unica imposta tutte quelle forme di prelievo riguardanti i tributi locali citati che sarebbero confluiti, quindi, sotto un unico canone.

L’IMUS è stata poi abrogata con la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, art. 1, comma 25).

Quella previsione è stata recentemente ripristinata con la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), la quale dispone, all’art. 1, commi da 816 a 847, l’istituzione, in luogo dell’imposta, di un canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, destinato a riunire in una sola forma di riscossione le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. In gergo corrente alcuni, secondo una tendenza ormai consolidata, l’hanno denominato con il termine “anglofono” di Local Tax anche se forse è improprio poiché non sembra essere una tassa.

Il “nuovo canone”, in base a quanto stabilito dal comma 816, è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e sostituisce dall’anno 2021:

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  • il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  • l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
  • il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;
  • il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del D. Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque altro canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

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