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L’affitto di fondo rustico può avere una durata inferiore all'anno nell'ambito di un contratto in deroga?
RISPOSTA
Il contratto di affitto di fondo rustico in deroga è disciplinato dall’art. 45 della Legge n. 203/1982, il quale stabilisce la possibilità di derogare alle disposizioni dettate in materia di contratti agrari solo se le parti, concedente ed affittuario, siano assistite dalle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Tra le disposizioni della Legge sui contratti agrari suscettibili di deroga vi è anche la clausola sulla durata minima legale pari a quindici anni o a sei anni in caso di affitto particellare o di affitto di terreni montani destinati all’alpeggio in presenza di edifici ed attrezzature destinati rispettivamente all’alloggio del personale e al ricovero del bestiame.
Ne consegue che le parti, opportunamente assistite dalle rispettive organizzazioni professionali di categoria, possano validamente stipulare accordi di durata inferiore a quindici o a sei anni. Si ritiene, pertanto, possibile pure sottoscrivere dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga che non raggiungano i dodici mesi di durata contrattuale; tuttavia, si ritiene che la durata del contratto debba consentire l’esercizio dell’attività di coltivazione della coltura stagionale o la cura del ciclo biologico produttivo nel caso di colture annuali e non solo, ad esempio, l’apprensione dei frutti. In altri termini, la durata dell’affitto deve essere compatibile con l’esercizio delle attività agricole definite dall’art. 2135 del c.c.
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