Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Esportare vino italiano vuol dire conoscere ed adeguarsi alle norme e alle disposizioni che disciplinano la complessa materia della produzione e commercializzazione di questo prodotto.
La normativa accise e IVA, applicata in Italia e nella UE, nonché gli adempimenti doganali, interessano sempre di più gli operatori commerciali anche alla luce del fatto che, negli ultimi anni, la posizione del vino italiano sui mercati internazionali si è enormemente rafforzata.
Le spedizioni di vino verso altri Paesi UE richiedono pertanto un’adeguata preparazione. Nel solco di tale esigenza, il presente articolo mira a fornire un primario quadro di riferimento per tutte quelle imprese interessate alla vendita di vino all’estero.
Ai sensi dell’articolo 11 del TUA (Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), si considerano acquistati per uso proprio e non sono pertanto assoggettati all’obbligo di emissione di e-AD (documento amministrativo elettronico), le bevande sottoposte ad accisa trasportate da privati con proprio mezzo, entro i limiti di seguito specificati per singolo viaggiatore:
Il superamento di tali soglie, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia a carico dell’acquirente e che si tratti di vendita a consumatore finale, implica che i prodotti si intendano acquistati per fini commerciali. Ciò implica che essi debbano viaggiare scortati da e-AD (se in sospensione di imposta) o DAS (se ad accisa assolta). Allo stesso modo, se il vino viene spedito a mezzo di un vettore ad un soggetto privato, deve essere emesso il documento di circolazione previsto per le spedizioni di prodotti in sospensione di accisa (e-AD) o ad accisa assolta (DAS). Pertanto, l’e-AD non è necessario solo se il consumatore finale acquista e trasporta il vino con proprio mezzo nei limiti previsti dall’art. 11 citato. In tutti gli altri casi, va emesso il documento di circolazione. L’art. 8 è infatti applicabile soltanto se i prodotti vengono trasportati personalmente dal consumatore finale che li ha acquistati. Al fine della determinazione dell’uso proprio, inoltre, sono da considerarsi: modalità di trasporto, luogo in cui i prodotti si trovano, natura dei prodotti, l’oggetto dell’attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale collegato.