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La produzione di energia da fonte fotovoltaica non conosce pace, soprattutto dal punto di vista fiscale: una normativa a dir poco lacunosa, infatti, lascia spazio a pseudo interpretazioni che mal si conciliano con la ratio stessa della norma e che poco attengono a quello che dovrebbe essere lo spirito che muove l’attività di accertamento svolta dall’Amministrazione, cioè la ricerca dell’effettiva capacità contributiva.
Un caso emblematico di come l’esigenza di gettito possa travalicare non solo la norma, ma anche il buon senso, è quello relativo alle contestazioni legate al disconoscimento della connessione fra la gestione di un impianto fotovoltaico e l’attività agricola principale ogniqualvolta quest’ultima si estrinsechi in un’attività di allevamento in soccida con opzione per la monetizzazione.
Secondo questa tesi, i compensi in denaro percepiti dal soccidario non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica dei criteri di connessione, in quanto non soggetti ad IVA. Ciò, alla luce del fatto che la Circolare n. 32/E del 2009 al paragrafo 4, punto 2. lett. b), fa riferimento al concetto di “volume d’affari” di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, in cui non rientrano le operazioni non soggette ad IVA.
Non è necessario scomodare un fine interprete per rendersi conto che una siffatta argomentazione, volta a non considerare tutti i ricavi dell’attività agricola principale ai fini della verifica della “prevalenza”, è il frutto di uno sforzo interpretativo che poco c’entra con la ricerca dell’effettiva capacità contributiva. Ciononostante, vista la complessità della materia, prima di entrare nel merito dell’erroneità di tali rilievi, è opportuno svolgere alcune considerazioni sul corretto inquadramento civilistico e fiscale dell’attività agricola di allevamento, anche se svolta in qualità di soccidario e della connessa attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica.
L’art. 1 del D. Lgs. n. 228/2001, rubricato “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, ha riscritto l’art. 2135 c.c., innovando in modo deciso e decisivo la vecchia formulazione: è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.