Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
I giovani agricoltori percepiscono un pagamento aggiuntivo nei pagamenti diretti della PAC 2015-2020 e hanno diritto all’accesso alla riserva nazionale.
Per entrambe queste due opportunità, è molto importante la definizione di “giovane agricoltore” e i requisiti necessari quando un giovane è insediato in una società di persone oin una società di capitali.
I requisiti e i benefici a favore dei giovani agricoltori nei pagamenti diretti (primo pilastro della PAC) sono stati recentemente modificati dal Reg. 2017/2393 (il cosiddetto Regolamento Omnibus) e dalla Circolare Agea n. 99290 del 20 dicembre 2018. La normativa, così aggiornata, rimarrà in vigore per il 2019 e il 2020; per gli anni successivi si deve attendere l’esito del percorso legislativo della nuova PAC post 2020.
Secondo il Reg. 1307/2013 e la Circolare Agea n. 99290 del 20 dicembre 2018, i giovani agricoltori sono le persone fisiche che possiedono i seguenti due requisiti:
Il requisito anagrafico di 40 anni deve essere posseduto dall’agricoltore nel primo annodi presentazione della domanda con richiesta di aiuto del pagamento del premio giovane agricoltore o nell’anno di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”.
In caso di ditta individuale, l’insediamento è verificato avendo riguardo alla data di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01).
In caso di persona giuridica, l’insediamento è verificato dalla data in cui il soggetto “giovane” entra a far parte della compagine sociale, assumendo il controllo effettivo e duraturo della società.