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All’interno di un’impresa agricola, per lo svolgimento delle attività di allevamento o di coltivazione, è necessario il contributo di diverse tipologie di lavoratori: a capo dell’azienda c’è il datore di lavoro, che si avvale di dirigenti e quadri per l’organizzazione e la gestione dell’attività.
In subordine ci sono invece tutti i soggetti che potremmo (impropriamente) definire operativi, ossia coloro che, con il loro lavoro, contribuiscono materialmente al raggiungimento degli obiettivi aziendali. All’interno di questa macrocategoria è possibile distinguere tra impiegati ed operai.
Tale distinzione, generalmente, può essere operata sulla base della prestazione di lavoro svolta e, in particolare, ad essere caratterizzante è la natura della prestazione stessa: nel caso degli impiegati, infatti, prevale il profilo intellettuale dell’attività lavorativa; al contrario, la prestazione lavorativa svolta dagli operai è connotata da una forte componente manuale.
La sopra richiamata distinzione, mutuata dalla suddivisione operata dall’art. 1 del risalente Regio Decreto n. 1825/1924, trova conferma anche nella disciplina dell’attuale codice civile che, all’art. 2094, definisce i lavoratori subordinati come coloro che si obbligano “mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Inoltre, anche i contratti (nazionali e provinciali) intervengono analiticamente nella determinazione delle qualifiche e delle mansioni dei lavoratori.
Questa suddivisione, ad onor del vero, sembra parzialmente superata nel mondo del lavoro del 2019, ma è sicuramente funzionale a focalizzare la distinzione tra il lavoro impiegatizio e il lavoro operaio, di cui andremo a trattare nel corso di questo articolo, con particolare attenzione alle sue declinazioni relative al mondo agricolo.
In linea generale, è possibile definire come operai agricoli tutti quei lavoratori dipendenti di aziende agricole che collaborano con l’azienda mediante lo svolgimento di prestazioni generalmente di carattere manuale ed esecutivo e che attengono al solo processo produttivo.
In base alla natura e alla durata del rapporto di lavoro, gli operai agricoli sono distinti in operai a tempo indeterminato (OTI) ed in operai a tempo determinato (OTD).
Stando alla definizione fornita dall’art. 21 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, firmato il 22 ottobre 2014 e successivamente rinnovato con integrazioni il 19 giugno 2018, per operai a tempo indeterminato si intendono “i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine, che prestano la loro opera alle dipendenze di un’impresa agricola singola o associata”.