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La riforma del diritto societario del 2003 aveva imposto agli amministratori di società per azioni, quale clausola generale di comportamento, il dovere di osservare i principi di corretta amministrazione e al collegio sindacale l’obbligo specifico di vigilarne il rispetto, secondo quanto stabilito dall’art. 2403 c.c. La stessa riforma ha elevato il modello degli “adeguati assetti organizzativi” previsti dagli artt. 2381 e 2403 c.c. a canone necessario di organizzazione interna dell’impresa.
Il recente Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) ha ripreso il concetto, novellando l’art. 2086 c.c. che, sotto la nuova rubrica “Gestione dell’impresa”, ora statuisce: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale“.
Sono stati anche modificati gli artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 c.c. con l’introduzione in ciascuno di loro della disposizione “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma […]“.
Con la nuova formulazione dell’articolo 2086 c.c., la prescrizione di assetti adeguati, prima rivolta alle sole imprese più strutturate, diviene ora un obbligo imprescindibile e generalizzato per tutte le forme giuridiche d’impresa collettiva.