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Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004 si considerano società agricole quelle che, nella ragione o denominazione sociale, riportano la dicitura “società agricola” e che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile.
Proprio in merito al requisito dell’esclusività, una delle questioni più dibattute riguarda la definizione del perimetro entro cui considerare l’attività svolta come esclusivamente agricola, sia con riferimento all’attività esercitata direttamente dalla società che a quella esercitata indirettamente ossia attraverso l’assunzione di partecipazioni.
Mentre sul primo aspetto vi sono state diverse prese di posizione della dottrina nonché circolari dell’Agenzia delle Entrate e pronunciamenti giurisprudenziali, sulla seconda modalità (esercizio indiretto) le fonti sono alquanto limitate.
Pertanto, è da salutare con favore la Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì (Sez. I. Sent. n. 116 del 15 aprile 2019) non solo perché costituisce un importante precedente giurisprudenziale, oltretutto favorevole al contribuente, ma anche perché dalla stessa si possono ricavare utili indicazioni per approcciare la problematica.
Il caso affrontato dalla CTP di Forlì aveva ad oggetto una società agricola svolgente attività vivaistica, sia a livello nazionale che internazionale, la quale aveva assunto delle partecipazioni al capitale sociale di n. 2 società non agricole. L’assunzione di tali partecipazioni aveva lo scopo di realizzare intese strategiche fra soggetti diversi sia per tutelare le varietà vegetali brevettate e moltiplicate, anche dalla partecipante società agricola dietro corresponsione di royalties, che per gestire le licenze varietali da distribuire a vivai ed aziende agricole. L’Agenzia delle Entrate ha contestato, per gli anni 2011 e 2012, il possesso di tali partecipazioni in quanto lo stesso avrebbe fatto venir meno il requisito dell’esclusività e, conseguentemente, sia la qualifica di “società agricola” che l’opzione per la tassazione del reddito su base catastale di cui all’art. 1, comma 1093, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 usufruita dalla la società accertata.
Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate trovano il loro fondamento nella Circolare n. 50/E del 1° ottobre 2010 in cui la stessa Agenzia, esaminando l’ambito soggettivo relativo all’opzione per la determinazione del reddito su base catastale delle società agricole di cui all’art. 1, comma 1093, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo aver esaminato lo svolgimento “diretto” dell’attività agricola, dispone che il requisito dell’esclusività viene meno in caso di possesso di partecipazioni in altre società salvo che sussistano contestualmente le seguenti condizioni: