tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Il registro sanitario non assolve all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico-scarico

La Rivista | nº 03 Marzo 2019


Il registro sanitario non assolve all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico-scarico

QUESITI & RISPOSTE

Da più parti si sente dire che per pagare le tasse in base al numero degli animali allevati serve un registro di carico e scarico. Io sono un allevatore che già detiene questo registro dove annoto le movimentazioni per conto della USL.

Questo registro sostituisce quello fiscale?

I detentori di allevamenti di animali sono tenuti a possedere presso l’azienda un registro di carico/scarico degli animali in formato cartaceo o elettronico, il quale va vidimato dal Servizio Veterinario e registrare le movimentazioni (carico/scarico) degli animali nelle Banche Dati Regionale e Nazionale o per tramite dell’Azienda ULSS, o di enti delegati o in forma autonoma, entro i termini previsti per legge.

Tale registro però non sostituisce quello di natura fiscale previsto dall’art. 18-bis del D.P.R. n. 600/1973.

L’omessa tenuta del suddetto registro determina l’inattendibilità delle scritture contabili e giustifica l’applicazione dell’accertamento induttivo (Cassazione Sent. n. 13476/2001, n. 5773/1990, n. 5579/2002).

Si tratta di una modalità di accertamento ritenuta particolarmente punitiva in quanto a fronte di una peculiare agevolazione fiscale viene richiesta una semplice scrittura contabile di carico e scarico.

Lo ha stabilito anche la Corte di Cassazione con più sentenze fra cui ricordiamo la n. 22582 del 20/10/2006.

Infatti, la tenuta del registro previsto dall’art. 18-bis del D.P.R. n. 600/1973 ha una funzione essenziale ai fini della regolarità non solo formale, ma della complessiva attendibilità della contabilità della tipica impresa di allevamento, nella quale il reddito dipende, soprattutto, dalle variazioni per specie, numero e peso degli animali.

Inoltre, la tassazione degli animali avviene nel momento in cui gli stessi terminano il loro ciclo produttivo oppure quando passano al ciclo successivo (vedi pollastra in gallina ovaiola oppure suinetto in suino da macello).

Nel caso in cui la vita produttiva dell’animale (ad esempio categoria animale “suini da riproduzione”) superiore all’anno la tassazione deve comunque avvenire indipendentemente dalla vendita.

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