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L’art. 42 del D.P.R. n.327/2001 (Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità) dispone che “Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. L’indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell’articolo 40 comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell’interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.”
La norma ricalca sostanzialmente quanto già previsto dall’art. 17, comma II, della Legge n. 865 del 1971, anche relativamente al criterio di determinazione dell’indennità aggiuntiva, da ultimo determinata, in forza del rinvio all’art. 40, comma 4, al valore agricolo medio (V.A.M.) corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.
Il riferimento, contenuto nel citato art. 42, al requisito della diretta coltivazione dell’area esproprianda sembrerebbe limitare il riconoscimento della indennità aggiuntiva al solo affittuario coltivatore diretto con esclusione, pertanto, degli affittuari persone fisiche che non posseggano tale qualifica, delle società agricole di persone non costituite da coltivatori diretti e delle società agricole di capitali.
Tuttavia, una simile conclusione non può essere accolta per una vasta serie di società affittuarie di fondi rustici che rivestono la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), in tal modo risultando del tutto residuali le ipotesi di mancato riconoscimento di predetta indennità aggiuntiva in favore di società affittuarie.
Sembra preliminarmente opportuno ricordare che, ai fini del riconoscimento dello status di società agricola, è necessario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 99/2004, che la società abbia quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola così come definita dall’art. 2135 cod. civ. e la ragione sociale contenga l’indicazione di “società agricola” mentre, ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP, occorre distinguere tra società di persone e società di capitali.