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Il settore agricolo, da sempre caratterizzato da una maggior staticità rispetto agli altri segmenti produttivi, sta vivendo un rapido mutamento delle attività svolte, mutamento dovuto all’evoluzione della tecnica, al diverso approccio alle tematiche ambientali e, non ultimo, alle esigenze di un mercato globale che impone di abbassare i costi di produzione ed aumentare la qualità e la quantità delle produzioni al fine di una sostenibilità economica delle imprese.
La costante crescita degli addetti in tale settore, ma soprattutto l’aumentare delle professionalità ad esso associate, sono elementi indispensabili per sostenere la qualità delle esportazioni, consentendo al comparto agricolo di rivestire un ruolo trainante dell’economia del nostro Paese.
La specificità del settore e la particolarità delle norme che lo regolamentano fanno dell’agricoltura un ambito di studio in costante movimento ed evoluzione.
Gli addetti ai lavori, soprattutto i professionisti che si occupano di gestione e amministrazione del personale, si trovano ad effettuare approfondite valutazioni finalizzate al corretto inquadramento delle aziende non immediatamente riconoscibili quali soggetti da ricondurre alle forme previdenziali agricole.
Il settore agricolo presenta specifiche condizioni, in particolare quando ci si trova di fronte ad imprese che, pur operando nel settore agricolo, sono inquadrate in settori diversi dall’agricoltura.
Si è quindi ritenuto utile approfondire gli aspetti che possono essere oggetto di valutazione, in particolare per quelle aziende che svolgono attività connesse e altre attività, quali ad esempio la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli.
Il criterio essenziale dal quale partire per una corretta valutazione è l’analisi dell’art. 2135 c.c., il quale rappresenta l’elemento cardine per discernere se un’attività ha i requisiti per essere considerata agricola.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.