tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 IVA: con la fine dell'anno i produttori agricoli sono chiamati a scegliere, per l'anno successivo, il regime più conveniente

La Rivista | nº 00 Dicembre 2018


IVA: con la fine dell'anno i produttori agricoli sono chiamati a scegliere, per l'anno successivo, il regime più conveniente

di Massimiliano Mercuri, dottore commercialista

Con la chiusura dell’anno contabile, i produttori agricoli, oltre a calcolare il saldo annuale, devono effettuare le opportune valutazioni per decidere quale regime applicare nell’anno successivo.

In sostanza, coloro che stanno applicando il regime speciale devono verificare se convenga proseguire nello stesso regime, ovvero optare per quello normale.

Viceversa, per coloro che sono in regime normale da almeno tre anni, è possibile rientrare,se più conveniente, nel regime speciale agricolo.

Nell’imminenza della fine dell’anno, in fase di chiusura della contabilità IVA, i produttori agricoli devono attentamente valutare la convenienza ad applicare il regime forfettario di cui all’art. 34 del D.P.R. 633/1972, ovvero, optare per quello ordinario: in sostanza è necessario verificare se sussista o meno la cosiddetta “rendita IVA”.

LA RENDITA IVA

L’applicazione del regime speciale agricolo prevede la detrazione forfettizzata in base a particolari aliquote, denominate “percentuali di compensazione”.

In linea generale, si può affermare che più alta è la percentuale di compensazione, maggiore è il recupero dell’imposta.

La “rendita IVA” è la differenza, se positiva, tra l’imposta detratta in base alle percentuali di compensazione e quella effettivamente assolta sugli acquisti.

In questi ultimi anni si è avuta una progressiva riduzione delle percentuali di compensazione,per cui la rendita IVA si è, di conseguenza, ridotta nel tempo, tenuto anche conto che alcuni fattori della produzione (ad esempio, i beni strumentali) sono soggetti all’aliquota del 22%.

Attualmente le percentuali di compensazione, introdotte dal D.M. 23 marzo 1979 ed aggiornate in ultimo con il D.M. 2 febbraio 2018, sono comprese tra il 2% ed il 12,30% (il 2% è applicabile solo ad alcuni prodotti del legno).

È opportuno sottolineare che talvolta il Governo utilizza la leva fiscale per aiutare alcuni settori in crisi.

Per quanto concerne, in particolare, il settore lattiero-caseario e quello degli allevamenti,l’articolo 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto l’emanazione di un apposito decreto per l’innalzamento delle percentuali di compensazione di taluni prodotti.

Il decreto, emanato in data 26 gennaio 2016, ha fissato, in via permanente, la percentuale di compensazione nella misura del 10% per i prodotti lattiero-caseari, escluso il latte fresco confezionato per la vendita al minuto e destinato al consumo alimentare: praticamente, essendo tali prodotti soggetti all’aliquota del 10%, l’imposta dovuta si azzera.

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