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La Rivista | nº 03 Marzo 2019


L’Agenzia delle Entrate riqualifica i contratti di soccida

di Sauro Garavini, dottore commercialista e Vanni Fusconi, avvocato

La soccida rappresenta oggi la forma contrattuale sulla quale si basa gran parte dell’allevamento nazionale: la sua importanza è cresciuta nel tempo in tutti i settori dell’allevamento trovando la sua massima espressione in quello avicolo e suinicolo.

L’accresciuta e continua applicazione di questo contratto da parte di tutti i più importanti allevatori, abbinata alla crescente importanza del comparto agroalimentare, ha attirato l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, da più parti del Paese pervengono segnalazioni su accertamenti dell’Amministrazione Finanziaria volti in gran parte a contestare aspetti del contratto di soccida, soprattutto per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto.

Prima di evidenziare alcune delle contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate, cercando di comprenderne i fondamenti giuridici, è bene riepilogare la normativa civilistica e fiscale di questa antica forma contrattuale, ancora molto attuale.

ASPETTI CIVILISTICI

La nozione di contratto di soccida è dettata dall’art. 2170 c.c., in base al quale:

fusconi normativa 1

Il codice civile prevede tre tipologie di contratti di soccida:

  • la soccida semplice (art. 2170 – 2181 c.c.);
  • la soccida parziaria (art. 2182 – 2185 c.c.);
  • la soccida con conferimento di pascolo (art. 2186 c.c.).

Nella soccida semplice il soccidante conferisce gli animali e i mangimi necessari per l’allevamento, mentre il soccidario (società), seguendo le direttive del soccidante, presta il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, mettendo a disposizione i locali, i terreni e le attrezzature necessarie per l’allevamento.

Nella soccida parziaria gli animali sono conferiti, nelle proporzioni convenute, da entrambi i contraenti, i quali ne sono, pertanto, comproprietari; mentre nella soccida con conferimento di pascolo gli animali sono interamente conferiti dal soccidario e il soccidante mette a disposizione il terreno per il pascolo.

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